L'Ispettore e la Società L'Ispettore e la Società - Aniv
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Tra l’altro, ci si sarebbe aspettati<br />
che anche le imprese al di sotto dei<br />
10 dipendenti (che rappresentano<br />
oltre il 92 % delle imprese in Italia)<br />
fossero obbligate, comunque,<br />
ad effettuare e a redigere una<br />
vera valutazione dei rischi, che,<br />
invece, viene sostituita, dall’attuale<br />
normativa, da un’autocertificazione<br />
dell’assolvimento degli obblighi di cui<br />
sopra.<br />
Certamente, tale autocertificazione<br />
dovrà essere resa ai sensi del<strong>la</strong> legge<br />
n. 445/2000, e, come tale, potrà<br />
essere riscontrabile dall’organo di<br />
vigi<strong>la</strong>nza. Ma, visto quanti sono gli<br />
ispettori e tenuto conto di quante<br />
sono le imprese, questo significa<br />
semplicemente che <strong>la</strong> grandissima<br />
parte delle aziende riterrà opportuno<br />
rischiare, rimandando quest’obbligo.<br />
Altro problema connesso al<br />
precedente discorso è quello re<strong>la</strong>tivo<br />
al modello di organizzazione<br />
e gestione, ex art. 30 T.U., che<br />
viene considerato esimente del<strong>la</strong><br />
responsabilità amministrativa di<br />
cui sopra, nel periodo transitorio,<br />
prima del<strong>la</strong> definizione del modello<br />
stesso da parte del<strong>la</strong> Commissione<br />
consultiva, qualora questo risulti<br />
essere conforme alle Linee Guida<br />
UNI-INAIL o al British Standard<br />
OHSAS. In tal caso, operativamente e<br />
praticamente, servirebbe un intervento<br />
chiarificatore per stabilire se questa<br />
esimente legata al<strong>la</strong> conformità<br />
può essere certificata dall’Ispettore,<br />
ovvero necessita dell’intervento<br />
dell’Ufficio.<br />
Sempre in tema di difficoltà operative,<br />
si segna<strong>la</strong> che con il nuovo T.U.<br />
non è più obbligatorio istituire<br />
presso l’azienda il registro infortuni.<br />
Strumento che, invece, risultava molto<br />
utile agli ispettori perché permetteva<br />
allo stesso organo di vigi<strong>la</strong>nza<br />
di avere, in ogni momento, una<br />
visione globale di quelle che erano,<br />
statisticamente, le principali criticità<br />
dell’azienda, in termini di sicurezza.<br />
Ancora, sebbene <strong>la</strong> delega di cui<br />
al<strong>la</strong> legge n. 123/2007 stabiliva che<br />
il nuovo decreto sul<strong>la</strong> sicurezza<br />
non avrebbe dovuto “disporre un<br />
abbassamento dei livelli di protezione,<br />
di sicurezza e di tute<strong>la</strong>”, invece, con il<br />
recente testo si dispone che il distacco<br />
massimo tra le tavole di calpestio<br />
L’Ispettore e <strong>la</strong> <strong>Società</strong> 81<br />
dell’impalcatura di un ponteggio e <strong>la</strong><br />
muratura sia portato a 30 cm., mentre<br />
in precedenza, gli articoli 23 e 24 del<br />
D.P.R. 164/56, avevano previsto una<br />
distanza massima di 20 cm. Questa<br />
differenza potrebbe sembrare, a prima<br />
vista, di poco conto, ma <strong>la</strong> pratica<br />
ispettiva ha evidenziato che già una<br />
luce di 20 cm., ed a maggior ragione<br />
quel<strong>la</strong> recentemente introdotta di 30<br />
cm., tra impalcato e muratura, se non<br />
è ben difesa, consente <strong>la</strong> caduta di un<br />
<strong>la</strong>voratore dall’alto.<br />
Come dovrà comportarsi, allora, il<br />
funzionario ispettivo qualora dovesse<br />
ritenere che tale ultima distanza sia<br />
effettivamente pericolosa?<br />
Inoltre, in virtù del’art. 90, comma<br />
11, per le attività private, in caso di<br />
<strong>la</strong>vori non soggetti al permesso di<br />
costruire, non va e<strong>la</strong>borato il Piano<br />
di Sicurezza e Coordinamento in<br />
fase di progettazione. In questo<br />
caso, <strong>la</strong> pratica ci ha dimostrato che,<br />
nell’ambito dei <strong>la</strong>vori di cui abbiamo<br />
appena accennato, possono rientrare<br />
anche realizzazioni edilizie di una<br />
certa consistenza (in partico<strong>la</strong>re<br />
nelle grandi città e nelle aree<br />
metropolitane), per le quali risulta<br />
essere indispensabile pianificare <strong>la</strong><br />
sicurezza ed il coordinamento delle<br />
imprese già prima dell’inizio dei<br />
<strong>la</strong>vori stessi.<br />
Per quanto riguarda l’aspetto<br />
sanzionatorio, sgomberando<br />
immediatamente il campo dal<strong>la</strong><br />
“vocazione repressiva” attribuita agli<br />
ispettori, si deve, però, notare che,<br />
con <strong>la</strong> recente normativa in materia<br />
di sicurezza, una parte delle sanzioni<br />
sono state derubricate a sole sanzioni<br />
amministrative, come nel caso del<strong>la</strong><br />
mancata designazione degli addetti<br />
al<strong>la</strong> gestione delle emergenze e<br />
del<strong>la</strong> mancata nomina del medico<br />
competente. In tal caso, forse, non<br />
sarebbe stato più opportuno che il<br />
legis<strong>la</strong>tore avesse mantenuto alta<br />
<strong>la</strong> soglia di attenzione dei datori<br />
di <strong>la</strong>voro in riferimento ad aspetti<br />
così importanti del<strong>la</strong> gestione del<strong>la</strong><br />
sicurezza?<br />
Tra l’altro, il legis<strong>la</strong>tore, nell’abrogare<br />
norme di leggi esistenti (alcune<br />
ancora adeguate rispetto al discorso<br />
prevenzione) ha omesso di integrare<br />
il citato Decreto con altra normativa,<br />
tra cui il DPR n. 320/56, riguardante<br />
i <strong>la</strong>vori in galleria. Anche in<br />
questo caso, quale dovrà essere il<br />
comportamento dell’organismo di<br />
vigi<strong>la</strong>nza?<br />
Infine, vorrei riportare il discorso<br />
nuovamente sull’istituto del<strong>la</strong><br />
“sospensione” sia del cantiere che<br />
dell’attività, che consente, di fatto,<br />
l’esercizio di un potere discrezionale<br />
da parte dell’organo di vigi<strong>la</strong>nza, nel<strong>la</strong><br />
logica, oramai consolidata, del può e<br />
non del deve.<br />
Il che, al di là delle considerazioni<br />
politiche sempre immanenti in<br />
qualsiasi discorso, anche di forgia<br />
tecnica, si ritiene che non possa<br />
consentire una uniformità di<br />
applicazione delle norme sul territorio<br />
nazionale (come l’esperienza sulle<br />
“sospensioni” ha ampiamente<br />
dimostrato), anche e soprattutto<br />
in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> presenza di una<br />
legis<strong>la</strong>zione esercitata dalle singole<br />
Regioni, sempre più invadente e,<br />
permettetemi di dirlo, “concorrente”.<br />
Ma il problema vero, non solo<br />
di questo T.U., e mi accingo a<br />
concludere questa re<strong>la</strong>zione, è quello<br />
di stabilire, una volta per tutte le<br />
competenze (chi deve fare e che cosa).<br />
Questo T.U. avrebbe potuto<br />
risolvere il problema; invece, si sono<br />
riconfermate le competenze esistenti<br />
in materia di vigi<strong>la</strong>nza di <strong>la</strong>voro in<br />
capo a chi le esercita ora, cioè ad<br />
almeno sette organi diversi (come ben<br />
evidenziato dal dott. Principato): ASL,<br />
Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL,<br />
Carabinieri, Guardia di Finanza e<br />
Vigili del Fuoco.<br />
Anzi, oltre al<strong>la</strong> Commissione<br />
permanente in materia di sicurezza<br />
del <strong>la</strong>voro, già presente, è stato<br />
costituito un ulteriore Comitato presso<br />
il Ministero del<strong>la</strong> Salute ed istituiti<br />
comitati di coordinamento regionale<br />
(richiamo, inoltre, in tale occasione,<br />
solo le nuove e gravose incombenze<br />
affidate all’INAIL – come <strong>la</strong><br />
realizzazione di una banca dati<br />
comune, con tutte le difficoltà rilevate<br />
dal dott. Spadaccia – e <strong>la</strong> rivisitazione<br />
del ruolo dell’ISPELS).<br />
Concludo ringraziando tutti<br />
dell’attenzione dimostrata, sperando<br />
che queste brevi riflessioni potranno<br />
essere di un qualche ausilio per <strong>la</strong><br />
soluzione di problematiche pratiche.<br />
Grazie a tutti.