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L'Ispettore e la Società L'Ispettore e la Società - Aniv

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Tra l’altro, ci si sarebbe aspettati<br />

che anche le imprese al di sotto dei<br />

10 dipendenti (che rappresentano<br />

oltre il 92 % delle imprese in Italia)<br />

fossero obbligate, comunque,<br />

ad effettuare e a redigere una<br />

vera valutazione dei rischi, che,<br />

invece, viene sostituita, dall’attuale<br />

normativa, da un’autocertificazione<br />

dell’assolvimento degli obblighi di cui<br />

sopra.<br />

Certamente, tale autocertificazione<br />

dovrà essere resa ai sensi del<strong>la</strong> legge<br />

n. 445/2000, e, come tale, potrà<br />

essere riscontrabile dall’organo di<br />

vigi<strong>la</strong>nza. Ma, visto quanti sono gli<br />

ispettori e tenuto conto di quante<br />

sono le imprese, questo significa<br />

semplicemente che <strong>la</strong> grandissima<br />

parte delle aziende riterrà opportuno<br />

rischiare, rimandando quest’obbligo.<br />

Altro problema connesso al<br />

precedente discorso è quello re<strong>la</strong>tivo<br />

al modello di organizzazione<br />

e gestione, ex art. 30 T.U., che<br />

viene considerato esimente del<strong>la</strong><br />

responsabilità amministrativa di<br />

cui sopra, nel periodo transitorio,<br />

prima del<strong>la</strong> definizione del modello<br />

stesso da parte del<strong>la</strong> Commissione<br />

consultiva, qualora questo risulti<br />

essere conforme alle Linee Guida<br />

UNI-INAIL o al British Standard<br />

OHSAS. In tal caso, operativamente e<br />

praticamente, servirebbe un intervento<br />

chiarificatore per stabilire se questa<br />

esimente legata al<strong>la</strong> conformità<br />

può essere certificata dall’Ispettore,<br />

ovvero necessita dell’intervento<br />

dell’Ufficio.<br />

Sempre in tema di difficoltà operative,<br />

si segna<strong>la</strong> che con il nuovo T.U.<br />

non è più obbligatorio istituire<br />

presso l’azienda il registro infortuni.<br />

Strumento che, invece, risultava molto<br />

utile agli ispettori perché permetteva<br />

allo stesso organo di vigi<strong>la</strong>nza<br />

di avere, in ogni momento, una<br />

visione globale di quelle che erano,<br />

statisticamente, le principali criticità<br />

dell’azienda, in termini di sicurezza.<br />

Ancora, sebbene <strong>la</strong> delega di cui<br />

al<strong>la</strong> legge n. 123/2007 stabiliva che<br />

il nuovo decreto sul<strong>la</strong> sicurezza<br />

non avrebbe dovuto “disporre un<br />

abbassamento dei livelli di protezione,<br />

di sicurezza e di tute<strong>la</strong>”, invece, con il<br />

recente testo si dispone che il distacco<br />

massimo tra le tavole di calpestio<br />

L’Ispettore e <strong>la</strong> <strong>Società</strong> 81<br />

dell’impalcatura di un ponteggio e <strong>la</strong><br />

muratura sia portato a 30 cm., mentre<br />

in precedenza, gli articoli 23 e 24 del<br />

D.P.R. 164/56, avevano previsto una<br />

distanza massima di 20 cm. Questa<br />

differenza potrebbe sembrare, a prima<br />

vista, di poco conto, ma <strong>la</strong> pratica<br />

ispettiva ha evidenziato che già una<br />

luce di 20 cm., ed a maggior ragione<br />

quel<strong>la</strong> recentemente introdotta di 30<br />

cm., tra impalcato e muratura, se non<br />

è ben difesa, consente <strong>la</strong> caduta di un<br />

<strong>la</strong>voratore dall’alto.<br />

Come dovrà comportarsi, allora, il<br />

funzionario ispettivo qualora dovesse<br />

ritenere che tale ultima distanza sia<br />

effettivamente pericolosa?<br />

Inoltre, in virtù del’art. 90, comma<br />

11, per le attività private, in caso di<br />

<strong>la</strong>vori non soggetti al permesso di<br />

costruire, non va e<strong>la</strong>borato il Piano<br />

di Sicurezza e Coordinamento in<br />

fase di progettazione. In questo<br />

caso, <strong>la</strong> pratica ci ha dimostrato che,<br />

nell’ambito dei <strong>la</strong>vori di cui abbiamo<br />

appena accennato, possono rientrare<br />

anche realizzazioni edilizie di una<br />

certa consistenza (in partico<strong>la</strong>re<br />

nelle grandi città e nelle aree<br />

metropolitane), per le quali risulta<br />

essere indispensabile pianificare <strong>la</strong><br />

sicurezza ed il coordinamento delle<br />

imprese già prima dell’inizio dei<br />

<strong>la</strong>vori stessi.<br />

Per quanto riguarda l’aspetto<br />

sanzionatorio, sgomberando<br />

immediatamente il campo dal<strong>la</strong><br />

“vocazione repressiva” attribuita agli<br />

ispettori, si deve, però, notare che,<br />

con <strong>la</strong> recente normativa in materia<br />

di sicurezza, una parte delle sanzioni<br />

sono state derubricate a sole sanzioni<br />

amministrative, come nel caso del<strong>la</strong><br />

mancata designazione degli addetti<br />

al<strong>la</strong> gestione delle emergenze e<br />

del<strong>la</strong> mancata nomina del medico<br />

competente. In tal caso, forse, non<br />

sarebbe stato più opportuno che il<br />

legis<strong>la</strong>tore avesse mantenuto alta<br />

<strong>la</strong> soglia di attenzione dei datori<br />

di <strong>la</strong>voro in riferimento ad aspetti<br />

così importanti del<strong>la</strong> gestione del<strong>la</strong><br />

sicurezza?<br />

Tra l’altro, il legis<strong>la</strong>tore, nell’abrogare<br />

norme di leggi esistenti (alcune<br />

ancora adeguate rispetto al discorso<br />

prevenzione) ha omesso di integrare<br />

il citato Decreto con altra normativa,<br />

tra cui il DPR n. 320/56, riguardante<br />

i <strong>la</strong>vori in galleria. Anche in<br />

questo caso, quale dovrà essere il<br />

comportamento dell’organismo di<br />

vigi<strong>la</strong>nza?<br />

Infine, vorrei riportare il discorso<br />

nuovamente sull’istituto del<strong>la</strong><br />

“sospensione” sia del cantiere che<br />

dell’attività, che consente, di fatto,<br />

l’esercizio di un potere discrezionale<br />

da parte dell’organo di vigi<strong>la</strong>nza, nel<strong>la</strong><br />

logica, oramai consolidata, del può e<br />

non del deve.<br />

Il che, al di là delle considerazioni<br />

politiche sempre immanenti in<br />

qualsiasi discorso, anche di forgia<br />

tecnica, si ritiene che non possa<br />

consentire una uniformità di<br />

applicazione delle norme sul territorio<br />

nazionale (come l’esperienza sulle<br />

“sospensioni” ha ampiamente<br />

dimostrato), anche e soprattutto<br />

in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> presenza di una<br />

legis<strong>la</strong>zione esercitata dalle singole<br />

Regioni, sempre più invadente e,<br />

permettetemi di dirlo, “concorrente”.<br />

Ma il problema vero, non solo<br />

di questo T.U., e mi accingo a<br />

concludere questa re<strong>la</strong>zione, è quello<br />

di stabilire, una volta per tutte le<br />

competenze (chi deve fare e che cosa).<br />

Questo T.U. avrebbe potuto<br />

risolvere il problema; invece, si sono<br />

riconfermate le competenze esistenti<br />

in materia di vigi<strong>la</strong>nza di <strong>la</strong>voro in<br />

capo a chi le esercita ora, cioè ad<br />

almeno sette organi diversi (come ben<br />

evidenziato dal dott. Principato): ASL,<br />

Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL,<br />

Carabinieri, Guardia di Finanza e<br />

Vigili del Fuoco.<br />

Anzi, oltre al<strong>la</strong> Commissione<br />

permanente in materia di sicurezza<br />

del <strong>la</strong>voro, già presente, è stato<br />

costituito un ulteriore Comitato presso<br />

il Ministero del<strong>la</strong> Salute ed istituiti<br />

comitati di coordinamento regionale<br />

(richiamo, inoltre, in tale occasione,<br />

solo le nuove e gravose incombenze<br />

affidate all’INAIL – come <strong>la</strong><br />

realizzazione di una banca dati<br />

comune, con tutte le difficoltà rilevate<br />

dal dott. Spadaccia – e <strong>la</strong> rivisitazione<br />

del ruolo dell’ISPELS).<br />

Concludo ringraziando tutti<br />

dell’attenzione dimostrata, sperando<br />

che queste brevi riflessioni potranno<br />

essere di un qualche ausilio per <strong>la</strong><br />

soluzione di problematiche pratiche.<br />

Grazie a tutti.

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