ischi e il documento che ne scaturisce non deve al contrario costituire una semplice fotocopia di quanto da altri predisposto. Su questa materia congelerei in parte il discorso perché il testo unico (D. Lgs. 81/08), entrato in vigore il 15 Maggio, è un testo già in qualche modo sotto stretta osservazione in quanto sono state già avanzate proposte di modifica e implementazione e vedremo come nel corso dei prossimi mesi vi potranno essere margini di possibili interventi modificativi. Questo al fine di impostare <strong>la</strong> nostra legis<strong>la</strong>zione e l’azione amministrativa in materia di <strong>la</strong>voro su basi più concrete e sostanzialistiche e non solo strettamente formalistiche. Per quanto riguarda <strong>la</strong> tematica cui abbiamo accennato in materia di solidarietà negli appalti e nel<strong>la</strong> somministrazione, si può rilevare che i fenomeni interpositori restano un disvalore per l’ordinamento secondo le disposizioni del<strong>la</strong> legge Biagi che ricalcano i principi già enunciati dal<strong>la</strong> precedente normativa. Quest’ultima, tuttavia, prevedeva l’automatica instaurazione del rapporto di <strong>la</strong>voro tra il <strong>la</strong>voratore somministrato e l’utilizzatore, una volta accertata <strong>la</strong> non genuinità del rapporto, mentre le nuove disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 del D.Lgs. 276/2003 (legge Biagi) stabiliscono che il <strong>la</strong>voratore debba proporre ricorso giudiziale per <strong>la</strong> costituzione del rapporto di <strong>la</strong>voro con l’utilizzatore. La domanda del <strong>la</strong>voratore volta a far valere il rapporto di <strong>la</strong>voro, vale soltanto per il profilo civilistico e non per quello pubblicistico re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> contribuzione, in virtù dei principi di automatismo delle prestazioni previdenziali. I diritti dell’ente previdenziale rimangono intatti dal momento che è lo stesso istituto che si attiva per <strong>la</strong> riscossione del<strong>la</strong> contribuzione non versata o versata in misura minore. Appare, infatti, incoerente con i principi di diritto pubblico far dipendere le conseguenze di natura contributiva dal<strong>la</strong> proposizione dell’azione da parte del soggetto privato. Le difficoltà insite in questo sistema si sostanziano nel concreto versamento dei contributi dovuti, nonostante L’Ispettore e <strong>la</strong> <strong>Società</strong> 83 le più recenti previsioni normative che sanciscono <strong>la</strong> solidarietà per le obbligazioni previdenziali. Si verificava, infatti, e tuttora potrebbe accadere che l’ente previdenziale, in seguito all’accertamento del contratto di somministrazione o appalto non genuini, dovesse restituire quanto versato dal somministratore a titolo di contributo dovuto, ma non riuscisse poi a ottenere <strong>la</strong> restituzione dell’importo versato da parte dell’effettivo utilizzatore. A rigor di logica il sistema del<strong>la</strong> solidarietà dovrebbe valere anche per il provvedimento di diffida accertativa che l’organo di vigi<strong>la</strong>nza adotta nel caso di riscontrate inosservanze al<strong>la</strong> disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di <strong>la</strong>voro. L’ispettore, infatti, dovrebbe notificare il provvedimento di diffida a tutti i soggetti responsabili solidali di cui all’art. 29 secondo comma (committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore). Quanto appena detto si ricollega al tentativo operato dal legis<strong>la</strong>tore con il disposto dell’art 35 del decreto Bersani di coinvolgere nel<strong>la</strong> catena del<strong>la</strong> solidarietà tutta <strong>la</strong> filiera anche se lo stesso decreto presenta alcuni profili di criticità. Infatti, sul<strong>la</strong> base dell’art 35 sembra che il committente debba solo verificare che l’appaltatore abbia effettuato dei controlli sul subappaltatore, ma nul<strong>la</strong> stabilisce in ordine al rapporto tra committente e appaltatore, perchè al contrario <strong>la</strong> correttezza degli adempimenti andrebbe verificata anche nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo impegnati nell’esecuzione dell’attività appaltata. Peraltro, questa verifica risulta possibile attraverso una serie di strumenti quali per esempio il durc, che tuttavia costituisce un elemento di rego<strong>la</strong>rità formale e non sostanziale tanto più che non è possibile nemmeno scorporare appalto per appalto le somme effettivamente dovute e corrisposte a titolo di contribuzione. Vorrei concludere puntando l’attenzione su quello che è il tema centrale attualmente discusso anche in ambito comunitario ovvero <strong>la</strong> flessibilità del mercato del <strong>la</strong>voro coniugata al<strong>la</strong> sicurezza intesa come tute<strong>la</strong> delle condizioni di <strong>la</strong>voro (c.d. flex secutity). La flessibilità come sinonimo di semplificazione del<strong>la</strong> vita delle imprese deve avere come contropartita un’efficace azione di controllo. La politica dei controlli rappresenta uno dei punti nodali di ogni azione amministrativa e, dal punto di vista che a noi interessa, deve essere orientata ad un’azione di vigi<strong>la</strong>nza sostanziale sempre meno legata agli adempimenti meramente formali. A tal fine, occorre concentrare <strong>la</strong> nostra azione su macrofenomeni quali <strong>la</strong> lotta al sommerso, che nel nostro Paese rappresenta ancora il 20-30% dell’economia nazionale, attraverso ad esempio, <strong>la</strong> semplificazione del<strong>la</strong> tenuta del<strong>la</strong> documentazione obbligatoria (mi riferisco all’abrogazione del libro matrico<strong>la</strong> che sarà oggetto di un prossimo decreto legge ancora in fase di programmazione). In tal senso, il meccanismo del<strong>la</strong> comunicazione preventiva informatizzata, così come altre dichiarazioni recettizie che pervengono ad organismi pubblici (ad esempio i modelli DM/10 all’INPS) costituiranno elementi fondamentali per <strong>la</strong> verifica del <strong>la</strong>voro in nero, quali strumenti di accertamento e controllo di situazioni irrego<strong>la</strong>ri. Ciò non toglie che bisognerà, comunque, salvaguardare <strong>la</strong> tracciabilità del<strong>la</strong> prestazione dei <strong>la</strong>voratori in termini di effettive giornate di presenza in considerazione del<strong>la</strong> necessità di orientare l’azione ispettiva al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> sostanziale del <strong>la</strong>voratore per quanto riguarda <strong>la</strong> fruizione dei riposi giornalieri e settimanali. Altro fenomeno di grande rilevanza da tenere sotto stretto controllo è rappresentato dall’elusione contributiva conseguente al<strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>zione di contratti a progetto non genuini o c.d. a rischio, che vengono sempre più spesso utilizzati sia dalle grandi che dalle piccole realtà imprenditoriali e poi trasformati dalle aziende stesse in contratti di associazione in partecipazione con conseguenze anche sul piano del<strong>la</strong> concorrenza sleale.
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