Bilancio 2007 - Italcementi Group
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Opzioni nonché del presente Regolamento, sottoscrizione da effettuarsi siglandone tutte le pagine e<br />
firmandone in calce l’ultima entro 30 giorni dal loro ricevimento.<br />
9. Termini per l’esercizio delle opzioni<br />
9.1 Le Opzioni, salvo quanto altrimenti disposto dal presente Regolamento, potranno essere esercitate per un<br />
periodo di tempo compreso fra l’inizio del quarto anno e la fine del decimo anno successivo a quello di<br />
attribuzione delle Opzioni medesime.<br />
9.2 L’esercizio delle Opzioni potrà avvenire in frazioni separate.<br />
9.3 Ogni Partecipante al Piano, al momento della sua decisione, dovrà comunicare per iscritto alla Società il<br />
numero di Opzioni che intende esercitare e quindi delle Azioni che intende acquistare o sottoscrivere.<br />
9.4 Le Opzioni non esercitate alla fine del decimo anno successivo a quello di attribuzione decadranno<br />
automaticamente.<br />
10. Vincoli sulla disponibilità delle azioni dopo l’esercizio delle opzioni<br />
10.1 Dopo l’acquisto o la sottoscrizione delle Azioni a seguito dell’esercizio delle Opzioni, le Azioni:<br />
• se sottoscritte o acquistate nel 4° anno a decorrere da quello di offerta delle Opzioni saranno<br />
negoziabili a partire dall’inizio del 5° anno, ma daranno diritto all’incasso dei dividendi ed all’esercizio di<br />
voto nell’Assemblea della società a partire dall’anno di sottoscrizione o acquisto;<br />
• se sottoscritte o acquistate a decorrere dal 5° anno da quello di offerta delle Opzioni, potranno essere<br />
immediatamente negoziabili, da parte dei Partecipanti, sul mercato tramite il Soggetto Incaricato.<br />
10.2 La Società potrà esercitare il diritto di prelazione sulla vendita delle Azioni in possesso dei Partecipanti.<br />
11. Nominatività e intrasferibilità delle opzioni<br />
11.1 Le Opzioni sono nominative ed intrasferibili, salvo quanto previsto dal presente Regolamento in caso di<br />
decesso del Partecipante.<br />
12. Prezzo di sottoscrizione e prezzo di acquisto delle azioni<br />
12.1 Il prezzo di acquisto o di sottoscrizione delle Azioni è pari al «valore normale» delle stesse al momento<br />
dell’offerta delle Opzioni, inteso come .<br />
13. Sospensione dell’esercizio del diritto di opzione<br />
13.1 Il Consigliere potrà disporre la sospensione temporanea dell’esercizio delle Opzioni in caso di specifiche<br />
e particolari esigenze quali, a titolo meramente esemplificativo, mutamenti della normativa sia legale che<br />
regolamentare, ad esclusione di quella fiscale, applicabile ai rapporti giuridici derivanti dal Piano.<br />
13.2 La sospensione dell’esercizio delle Opzioni avverrà inoltre in ogni caso in cui dovessero verificarsi<br />
circostanze quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni societarie di fusione e scissione aventi<br />
effetto sul capitale della Società, aumenti e riduzione del capitale della Società, modifiche statutarie<br />
aventi ad oggetto le Azioni, tali da influire sulle condizioni regolanti l’applicazione del Piano,<br />
eventualmente alterandone i presupposti economico-finanziari e pregiudicandone le finalità come definite<br />
al precedente art. 3.<br />
13.3 In ogni caso la sospensione verrà tempestivamente comunicata ai Partecipanti.<br />
13.4 Il Consigliere potrà, in tutti i casi sopra richiamati, attuare tutte le eventuali modifiche ed integrazioni da<br />
apportare al Piano ed al presente Regolamento per assicurare ai Partecipanti un trattamento<br />
“equivalente” a quello offerto inizialmente.<br />
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