09.03.2014 Views

Bilancio 2007 - Italcementi Group

Bilancio 2007 - Italcementi Group

Bilancio 2007 - Italcementi Group

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Esercizio <strong>2007</strong><br />

Presentazione 6<br />

<strong>Bilancio</strong> Consolidato <strong>Italcementi</strong> S.p.A. Relazione del C.d.a. sulla gestione 24<br />

<strong>Bilancio</strong> <strong>Italcementi</strong> S.p.A. <strong>Bilancio</strong> Consolidato 76<br />

Parte straordinaria 326<br />

Nel dicembre <strong>2007</strong>, l’Autorità antitrust spagnola ha esteso a Hormigones y Minas<br />

l’indagine avviata nel 2006 per verificare la possibile esistenza di pratiche<br />

anticoncorrenziali di alcuni produttori di calcestruzzo nella regione Cantabria. La Società è<br />

in attesa di conoscere le risultanze della fase istruttoria.<br />

Italia<br />

Nel luglio <strong>2007</strong> è stato notificato a <strong>Italcementi</strong> S.p.A. un provvedimento del Tribunale di<br />

Reggio Calabria che ha disposto la “sospensione temporanea dall’amministrazione dei<br />

beni” per la rete produttiva e commerciale in Calabria. Questa procedura è più<br />

dettagliatamente illustrata nelle “Vertenze e procedure in corso” della relazione di<br />

<strong>Italcementi</strong> S.p.A..<br />

Per quanto attiene il procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del<br />

Mercato (AGCM) nei confronti di undici società operanti in Italia nel settore del<br />

calcestruzzo, fra cui le controllate Calcestruzzi S.p.A. e Cemencal S.p.A, non si registrano<br />

novità rispetto a quanto già segnalato nelle relazioni precedenti. Il procedimento continua<br />

in grado di appello, innanzi al Consiglio di Stato, proposto da Calcestruzzi S.p.A. e<br />

Cemencal S.p.A. avverso i capi ad esse sfavorevoli della decisione del TAR Lazio del 2005<br />

che aveva statuito in merito alla condanna delle due società al pagamento di una sanzione<br />

pecuniaria per violazioni delle disposizioni della legge n. 287 del 1990. Il Consiglio di Stato<br />

non ha ancora determinato la data di discussione del ricorso.<br />

71<br />

www.italcementigroup.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!