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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Comune di Montale

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COMUNE <strong>DI</strong> MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICOCAPITOLO II - ARIAArt. 11 – Esposizione ed emissioni riferite all’inquinamento atmosferico eacustico1. I nuovi inse<strong>di</strong>amenti devono essere pianificati in coerenza con il vigente“Piano comunale <strong>di</strong> classificazione acustica” (P.C.C.A.) approvato conDelibera del Consiglio Comunale n° 32 del 26/04/2005 ed alle normerelative ai requisiti passivi acustici passivi degli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cui al D.P.C.M.5/12/19972. Esposizione all’inquinamento atmosferico e acusticoNegli interventi <strong>di</strong> trasformazioni e nelle nuove costruzioni deve esserevalutato il grado <strong>di</strong> esposizione all’inquinamento atmosferico e acusticodegli inse<strong>di</strong>amenti, prescrivendo, eventualmente opportune misure <strong>di</strong>mitigazione e garantendo l’adozione delle migliori tecnologie <strong>di</strong>sponibili.3. Emissioni atmosferiche e acusticheNegli interventi <strong>di</strong> trasformazioni e nelle nuove costruzioni devono esserevalutati gli effetti prodotti riguardo alle emissioni acustiche e <strong>di</strong> inquinantiin atmosfera, sia <strong>di</strong>rette che dovute al traffico indotto. Deve essere inoltrevalutata la fattibilità <strong>di</strong> specifiche misure <strong>di</strong> mitigazione. In caso <strong>di</strong>interventi con destinazione d’uso commerciale o produttiva, deve esserevalutato preventivamente l’impatto acustico sui ricettori più esposti, conparticolare attenzione a scuole, strutture per l’infanzia, ecc. In particolare,i piani attuativi e i progetti preliminari riferiti alle aree <strong>di</strong> trasformazione,ove siano previste mo<strong>di</strong>fiche o integrazioni al sistema della viabilità,devono essere sottoposti, attraverso l’analisi dei flussi, alla valutazioneriguardo alle emissioni acustiche e <strong>di</strong> inquinanti in atmosfera, prevedendo,eventualmente, misure <strong>di</strong> mitigazione.Art. 12 - Limitazione e compensazione dei fenomeni <strong>di</strong> inquinamento,elettromagnetico, luminoso1. Gli interventi <strong>di</strong> trasformazioni e le nuove costruzioni da realizzare inprossimità <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ocomunicazione o <strong>di</strong> linee elettriche ad altatensione eventualmente esistenti devono essere subor<strong>di</strong>nati ad unapreventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici ara<strong>di</strong>ofrequenza o a bassa frequenza al fine <strong>di</strong> ridurre le esposizioni alminimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze <strong>di</strong> caratteretecnologico e comunque <strong>di</strong> evitare l’insorgere <strong>di</strong> incompatibilitàelettromagnetiche, in conformità con i limiti <strong>di</strong> esposizione e gli obiettivi <strong>di</strong>qualità fissati dalla normativa <strong>di</strong> settore vigente.2. Al fine <strong>di</strong> garantire un corretto funzionamento del servizio <strong>di</strong> telefoniara<strong>di</strong>o-mobile, che risulti compatibile con un or<strong>di</strong>nato assetto urbanistico econ la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficienteed accessibile per tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti deveessere definita con apposito piano particolareggiato d'iniziativa pubblica,ai sensi dell'art.13 Legge 1150/42.norme tecniche <strong>di</strong> attuazione15

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