COMUNE <strong>DI</strong> MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICOproiezione degli e<strong>di</strong>fici finitimi, ecc. Le <strong>di</strong>stanze si misurano dai fili esternidelle murature anche nel caso in cui vi siano scale a giorno e terrazze asbalzo, purché queste non emergano più <strong>di</strong> m 1,50 dai muri, nel qual casosi misurano dai fili esterni dei suddetti elementi. Si prevedono i seguenticasi:- Distanze minime tra i fabbricati;- Distanze minime dei fabbricati dai confini <strong>di</strong> proprietà;- Costruzioni dei fabbricati in aderenza o sul confine <strong>di</strong> proprietà;- Distanze dei fabbricati e <strong>di</strong> altri manufatti dalle strade.6.1 Distanze minime tra i fabbricati.Nelle nuove costruzioni, quando almeno in una delle pareti che sifronteggiano vi siano finestre <strong>di</strong> forma e <strong>di</strong>mensioni regolamentari,corrispondenti a vani abitabili secondo la definizione del RegolamentoE<strong>di</strong>lizio, la <strong>di</strong>stanza minima da rispettare fra i fabbricati è pari al 40 % dellasomma delle altezze delle dette pareti, con un minimo assoluto <strong>di</strong> m. 10.Nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> recupero senza incremento della Sul, simantengono le <strong>di</strong>stanze preesistenti. Nel caso <strong>di</strong> recupero conincremento della Sul, se gli e<strong>di</strong>fici si fronteggiano per uno sviluppo <strong>di</strong> m 12la <strong>di</strong>stanza deve essere pari a m 10. Se gli e<strong>di</strong>fici si fronteggiano per unosviluppo maggiore <strong>di</strong> m 12 la <strong>di</strong>stanza deve essere <strong>di</strong> m 10 con un minimopari all'altezza del fabbricato più alto. Nel caso <strong>di</strong> sopraelevazione <strong>di</strong>e<strong>di</strong>fici esistenti alla data <strong>di</strong> adozione del presente regolamento elimitatamente alle aree R1 e R2, è ammessa la conservazione della<strong>di</strong>stanza fra le costruzioni già precostituita, solo se tale <strong>di</strong>stanza non risultainferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto e purché le paretisiano sprovviste <strong>di</strong> finestre <strong>di</strong> vani abitabili. Nel caso <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici cheformino oggetto <strong>di</strong> piani attuativi, sono ammessi, fra gli e<strong>di</strong>fici stessi,<strong>di</strong>stanze inferiori a quelle precedentemente in<strong>di</strong>cate. Non sono daconsiderare, al fine della valutazione delle <strong>di</strong>stanze tra fabbricati su fon<strong>di</strong>o lotti confinanti, le costruzioni esistenti <strong>di</strong> altezza non superiore a m 2,50 edestinate ad usi accessori (garage, centrali termiche, ecc.) purchésprovviste <strong>di</strong> finestre.6.2 Le costruzioni ricadenti nelle zone produttive sono regolamentate, perquanto riguarda la <strong>di</strong>stanza minima tra i fabbricati, dalle norme particolarie specifiche che le riguardano.6.3 Distanze minime dei fabbricati dai confini <strong>di</strong> proprietà.Le nuove costruzioni devono rispettare una <strong>di</strong>stanza minima dal confinedel lotto <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> m. 5. Tale <strong>di</strong>stanza deve essere rispettata anchedal confine <strong>di</strong> zona con la sola esclusione delle zone agricole. Nelle aree“R” quando nel lotto contiguo esistano e<strong>di</strong>ficio parti <strong>di</strong> essi a <strong>di</strong>stanzainferiore ai m. 5, si può derogare dalla norma precedente, rispettandouna uguale <strong>di</strong>stanza a con<strong>di</strong>zione:- che la stessa <strong>di</strong>stanza sia limitata alla parte dell'e<strong>di</strong>ficio nuovoprospiciente quello preesistente;- che la <strong>di</strong>stanza dai confini dell'e<strong>di</strong>ficio preesistente sia in regolacon le norme vigenti al momento della sua costruzione;norme tecniche <strong>di</strong> attuazione80
COMUNE <strong>DI</strong> MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICO- che l'eventuale spazio rimanente fra i due fabbricati non risulti inalcun punto inferiore a m. 4;- che la <strong>di</strong>stanza della nuova costruzione dal confine del lotto nonsia inferiore a m. 2 salvo il caso <strong>di</strong> aderenza alla costruzione dellotto contiguo.6.4 Costruzioni dei fabbricati sul confine <strong>di</strong> proprietà .Nelle aree "R" e nelle costruzioni esistenti in zona agricola è consentitocostruire sul confine <strong>di</strong> proprietà nei seguenti casi:- in aderenza, quando sul lotto finitimo esista già una costruzione afilo del confine con parete senza finestre;- quando venga presentato un progetto unitario per i fabbricatida costruire in aderenza;- quando si debbano realizzare garage e costruzioni accessorie <strong>di</strong>altezza complessiva non superiore a m. 2,40 (la massima altezzadeve risultare al colmo della copertura se questa è inclinataovvero all'estradosso del solaio se la copertura è piana).Nelle altre aree l'eventuale costruzione sul confine è ammessa solo in<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> un Piano attuativo. Gli ampliamenti <strong>di</strong> costruzioni esistentisul confine, anche se in aderenza, possono essere realizzati sul confinesalvo il caso in cui esistano sul lotto contiguo e<strong>di</strong>ficazioni a <strong>di</strong>stanzainferiore a m. 4. In tal caso l'ampliamento deve mantenere una pari<strong>di</strong>stanza dal confine.6.5 Distanze dei fabbricati e <strong>di</strong> altri manufatti dalle strade.Le <strong>di</strong>stanze minime tra i fabbricati ricadenti nelle aree <strong>di</strong> trasformazione,produttive <strong>di</strong> espansione e <strong>di</strong> interesse pubblico, tra i quali siano interpostezone destinate alla viabilità, debbono corrispondere alla larghezza dellastrada maggiorata <strong>di</strong>:- m. 3 in caso <strong>di</strong> viabilità a fondo cieco al servizio <strong>di</strong> singoli e<strong>di</strong>ficiod inse<strong>di</strong>amenti;- m. 5 per lato in caso <strong>di</strong> viabilità <strong>di</strong> larghezza uguale o inferiore am. 7;- m .7,50 per lato in caso <strong>di</strong> viabilità <strong>di</strong> larghezza compresa tra m. 7e m. 15.- M. 10,00 per strade <strong>di</strong> larghezza superiore a m 15,00.In particolare, all’interno dei limiti urbani la <strong>di</strong>stanza dal confine dellanuova <strong>Montale</strong>se (strada <strong>di</strong> tipo C) e della variante a Via Garibal<strong>di</strong> lungoil torrente Agna (strada <strong>di</strong> tipo F1) non può in alcun caso essere inferiore am 10,00.6.5.1 Nelle aree oggetto <strong>di</strong> piano attuativo, si può derogare da questa<strong>di</strong>sposizione quando siano in<strong>di</strong>viduati <strong>di</strong>versi allineamenti, finalizzati allariorganizzazione dell'immagine dei fronti stradali.6.5.2 All’interno del tessuto inse<strong>di</strong>ativo esistente, nelle zone <strong>di</strong> integrazione,le <strong>di</strong>stanze sono determinate dagli allineamenti degli e<strong>di</strong>fici esistenti. Innorme tecniche <strong>di</strong> attuazione81