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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Comune di Montale

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COMUNE <strong>DI</strong> MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICOvincoli idrogeologico e paesistico nonché, in<strong>di</strong>stintamente, a tutte le areeboscate.6. Le aree boscate <strong>di</strong>strutte o danneggiate dal fuoco non cambianodestinazione funzionale e su <strong>di</strong> esse vi è assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> compierequalsiasi opera al <strong>di</strong> fuori del rimboschimento, del ripristino dellavegetazione e delle eventuali recinzioni preesistenti.7. Sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente sono <strong>di</strong> norma consentiti gli interventi <strong>di</strong>cui al Titolo IV, Capo III della L.R. 1/05, commisurati alla classificazione <strong>di</strong>valore storico architettonico degli e<strong>di</strong>fici e alle eventuali prescrizioniparticolari contenute nelle schede relative censimento degli immobili <strong>di</strong>valore.8. La nuova viabilità ammessa deve <strong>di</strong> norma seguire i tracciati <strong>di</strong> quellapreesistente. Un eventuale <strong>di</strong>verso andamento è ammesso solo conadeguati interventi <strong>di</strong> compensazione, da realizzare su aree contermini,che riconducano l’intervento entro un regime <strong>di</strong> sostenibilità.9. Nelle aree protette istituite ai sensi della Del. Consiglio Regionale n.296/88 e classificate <strong>di</strong> tipo “b,c,d” non sono consentite alterazioni deicaratteri morfologici, idrogeologici, vegetazionali, colturali, dei valoripaesaggistici e dell'assetto faunistico, nonché attività che inducanoprocessi <strong>di</strong> inquinamento e che siano comunque incompatibili con lefinalità <strong>di</strong> conservazione degli ecosistemi. Le opere necessarie per lafruizione ricreativa devono limitarsi al recupero <strong>di</strong> percorsi esistenti ed allasistemazione <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> sosta, con materiali e tecnologie naturali cherendano possibile la rimozione dei manufatti;10. Le eventuali isole <strong>di</strong> coltivo e le radure intercluse alle aree boscate (E2)devono essere mantenute a prato o prato-pascolo e non devono essererimboschite, se non per esigenze <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne idrogeologico.Art. 29 – Aree agricole collinari (E3)1. Sono le aree con prevalente o esclusiva funzione agricola, cheoccupano la parte collinare del territorio comunale, situate me<strong>di</strong>amentea una quota superiore ai m 100 s.l.m. ed inferiore a m 400. Il paesaggio ècostituito da un fitto insieme <strong>di</strong> elementi fisici e vegetazionali tra i quali si<strong>di</strong>stinguono le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti)associate alle colture tra<strong>di</strong>zionali vite/ulivo/seminativi, la viabilità poderalee gli elementi vegetazionali <strong>di</strong> confinamento.2. Sono ammessi:- le operazioni riconducibili alla or<strong>di</strong>naria pratica agricolacompresa la nuova e<strong>di</strong>ficazione;- la realizzazione <strong>di</strong> strade e piazzali;- gli ampliamenti degli e<strong>di</strong>fici, solo se concorrono alla costituzione<strong>di</strong> un più compiuto assetto dell’e<strong>di</strong>ficato esistente;norme tecniche <strong>di</strong> attuazione31

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