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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Comune di Montale

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COMUNE <strong>DI</strong> MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICO4. Le aree per il deposito <strong>di</strong> materiali possono avere superficie massimamq 1500 e devono essere accessibili <strong>di</strong>rettamente dalla viabilità pubblicaesistente, essendo vietata,allo scopo, la realizzazione <strong>di</strong> nuovi tratti viariancorché <strong>di</strong> semplice collegamento. Non possono essere realizzatepavimentazioni che limitino la permeabilità del terreno. Sono consentitesoltanto costruzioni <strong>di</strong> tipo non permanente della superficie utile lordamassima <strong>di</strong> mq 30 ad uso ufficio <strong>di</strong> accettazione o guar<strong>di</strong>ola del custode.Le aree a deposito devono essere schermate da una barriera esternasempreverde <strong>di</strong> altezza a regime <strong>di</strong> almeno m 3,00 e <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà noninferire a 5 ml, tale da precludere la vista delle recinzione e dei i materialidepositati. La <strong>di</strong>stanza planimetrica minima intercorrente fra due depositinon può essere inferiore a ml 500. La stessa <strong>di</strong>stanza minima deve esseretenuta nei confronti dei depositi a<strong>di</strong>acenti alle aree denominate P3.1,delle aree agricole con funzione <strong>di</strong> rispetto cimiteriale Ec e delle aree S1. Idepositi non possono inoltre sorgere a <strong>di</strong>stanza inferiore a ml 100 dallearee S2.Le opere per la realizzazione <strong>di</strong> tali depositi sono soggetti a Denuncia inizioattività. La <strong>DI</strong>A deve essere accompagnata dai seguenti elaborati:- planimetria con curve <strong>di</strong> livello e sezioni dell'area in scalaadeguata che consentano l’in<strong>di</strong>viduazione dell'area e ladescrizione dell’andamento del terreno;- documentazione fotografica per la completa ricognizionedell'area;- sistemazione del suolo con viabilità interna, piazzali, schema <strong>di</strong>smaltimento delle acque meteoriche;Art. 32 - Aree agricole con prevalente attività vivaistica (E4.1)1. Sono le aree agricole caratterizzate dalle coltivazioni floro-vivaistiche.Queste attività sono ammesse unicamente nelle aree pianeggianti delterritorio comunale in<strong>di</strong>viduate nella Tav. C5-2.5 del Piano Strutturale. Sonofatte salve le attività delle aziende floro-vivaistiche inse<strong>di</strong>atesi, primadell'adozione dello strumento urbanistico, in zone <strong>di</strong>verse da quelleappositamente preor<strong>di</strong>nate.2. Nelle aree con prevalente attività vivaistica valgono, per gli aspetti nonspecifici, le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai precedenti artt. 27 e 31.3. Nelle aree con <strong>di</strong>sciplina speciale <strong>di</strong> cui al successivo art. 37, l’attivitàvivaistica è con<strong>di</strong>zionata al rispetto della normativa specifica.4. Ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superficimaggiori <strong>di</strong> mq. 2.000 o che prevedano adeguamenti della viabilitàesistente, sono assoggettate a preventivo rilascio <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire.5. I programmi aziendali riferiti ad attività vivaistiche devono prevederespecifiche misure finalizzate alla tutela delle acque superficiali esotterranee, con il recupero delle acque reflue, anche attingendole daglinorme tecniche <strong>di</strong> attuazione35

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