COMUNE <strong>DI</strong> MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICOdestinazione d’uso: residenza, terziario, (bar, ristoranti, ecc.). Le attivitàcostruttive ammesse, con intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto, negli e<strong>di</strong>fici tardolibertyo deco (schede nn. 99, 101, 102, 103) sono le seguenti: s1, s2, s3, s5,s6L. Negli altri immobili sono ammessi le attività costruttive s1, s2, s3, s5, s6,s7 ed s8, le ultime due solo se prevista nelle schede e limitatamente alleparti ivi in<strong>di</strong>cate.11. Le aree S3 comprendono e<strong>di</strong>fici e nuclei inse<strong>di</strong>ativi (esistenti al 1936 eal 1954) che, pur non presentando caratteri fortemente identitari,costituiscono testimonianze meritevoli <strong>di</strong> essere conservate, per il lororapporto con l'ambiente naturale, per i caratteri costruttivi e tipologicidegli e<strong>di</strong>fici. Gli interventi ammessi sono finalizzati alla conservazione deivalori tipologici, formali e strutturali ed alla riqualificazione dei caratterialterati. Vi sono ammesse le seguenti destinazione d’uso: residenza,terziario, (bar, ristoranti, ecc.). Negli immobili presenti al 1936 sonoammesse, con intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto, le seguenti attività: s1, s2, s3, s5,s6, s7, s8, le ultime due <strong>di</strong>etro presentazione <strong>di</strong> progetto preliminaregiustificativo dell’intervento. Negli immobili risalenti al periodo compresotra il 1936 ed il 1954 sono ammesse, con intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto, leseguenti attività: s1, s2, s3, s5, s6, s7, s8, quest’ultima <strong>di</strong>etro presentazione<strong>di</strong> progetto preliminare giustificativo dell’intervento.11.1 Gli e<strong>di</strong>fici regolarmente assentiti, costruiti successivamente al 1954possono essere demoliti e ricostruiti, con possibilità <strong>di</strong> recupero dellasuperficie utile esistente e con rapporto <strong>di</strong> copertura non superiore al 30%della superficie fon<strong>di</strong>aria, all’interno della quale deve essere garantitauna superficie permeabile non inferiore al 25%. Non sono ammesse nuovecostruzioni.norme tecniche <strong>di</strong> attuazione52
COMUNE <strong>DI</strong> MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICOTITOLO V – IL SISTEMA DELLA VIABILITA’CAPITOLO I – LA RETE VIARIAArt. 42 – Aree per la viabilità e servizi connessi (<strong>di</strong>stributori carburanti P12)1.Sono zone destinate alla conservazione, all'ampliamento e allaformazione <strong>di</strong> nuovi percorsi per i pedoni e <strong>di</strong> nuovi spazi per il traffico deimezzi meccanici su gomma. Il RU ha pre<strong>di</strong>sposto, ai sensi dell’art.55,comma 4, punto f) della LR 1/05, il programma <strong>di</strong> intervento perl'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambitourbano a cui si rimanda per la determinazione degli interventi necessari alloro superamento, per quanto attiene la fruibilità delle infrastrutture viarie.Ai fini <strong>di</strong> garantire la formazione <strong>di</strong> adeguati marciapie<strong>di</strong>, la <strong>di</strong>stanzaminima dei manufatti <strong>di</strong> recinzione dei fon<strong>di</strong> privati dai fili stradali, nondeve essere minore <strong>di</strong> mt. 1,50, fatto salvo quanto previsto dal co<strong>di</strong>cedella strada nelle aree poste fuori dai centri abitati.2. Nelle zone per la viabilità e nelle fasce <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui al co<strong>di</strong>ce dellastrada ed al relativo regolamento, sono ammessi opere stradali per i mezzimeccanici, percorsi ciclabili e pedonali, compresa la formazione <strong>di</strong>sottopassi e sovrappassi stradali e ferroviari, con i relativi servizi funzionaliquali illuminazione, semafori, ecc.. Possono essere inoltre realizzati impianti<strong>di</strong> verde <strong>di</strong> arredo stradale, cartelli pubblicitari, canalizzazioni e impiantiaccessori per infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, gasdotti,elettrodotti, reti telefoniche, isole ecologiche, ecc.), aree <strong>di</strong> parcheggioe stazioni <strong>di</strong> servizio e rifornimento carburanti con eventuale officina,attrezzature per il lavaggio degli autoveicoli e posto <strong>di</strong> ristoro. Tali stazionipossono sorgere su aree <strong>di</strong> proprietà pubblica o privata.2.1 I cartelli pubblicitari non possono essere installati nelle aree boschivenonché nelle aree agricole collinari <strong>di</strong> cui ai precedente artt. 28 e 29. Essidevono avere forme sobrie e <strong>di</strong>mensioni contenute. L’installazione deicartelli non deve determinare movimenti <strong>di</strong> terra e non deve interferirevisivamente con e<strong>di</strong>fici, manufatti e situazioni paesaggistiche <strong>di</strong> pregio.3. Il RU conferma, fino alla nuova redazione del piano <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione deicarburanti, gli impianti esistenti (P12), nella consistenza attuale. Sonosempre consentiti adeguamenti <strong>di</strong> tipo impiantistico, manutenzioneor<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria. Eventuali nuovi impianti devono essere localizzatilungo le strade extraurbane principali o secondarie al <strong>di</strong> fuori delle aree <strong>di</strong>pertinenza paesistica. All’interno dei limiti urbani, come definiti dal PS,eventuali <strong>di</strong>stributori possono essere localizzati nelle aree destinate alleattività produttive.4. La rete della mobilità, ai sensi del co<strong>di</strong>ce della strada e dell’art.64 delPS, risulta così articolata:- C Strade extraurbane secondarienorme tecniche <strong>di</strong> attuazione53