NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Comune di Montale
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COMUNE <strong>DI</strong> MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICOTITOLO IV – LE PERMANENZE STORICHECAPITOLO I –VALORE DEGLI IMMOBILI E INTERVENTIArt. 39 – Classificazione degli immobili1. Il presente regolamento stabilisce metodologie <strong>di</strong> intervento edestinazioni d'uso degli e<strong>di</strong>fici e dei manufatti e<strong>di</strong>lizi sulla base del valoreattribuiti agli immobili.2. Ai suddetti fini, vengono in<strong>di</strong>viduati e contrad<strong>di</strong>stinti con il co<strong>di</strong>cealfanumerico “Sn” gli e<strong>di</strong>fici, i manufatti, le pertinenze e gli spazi aperti <strong>di</strong>valore storico-culturale, paesaggistico, testimoniale. Tali immobili, oggetto<strong>di</strong> apposito censimento o <strong>di</strong> specifiche analisi, corrispondono all’impiantoinse<strong>di</strong>ativo del territorio al 1954 e rappresentano la permanenza storicadel patrimonio e<strong>di</strong>lizio. Essi sono rappresentati con apposite campiturenegli elaborati grafici del RU.3. In particolare, agli immobili <strong>di</strong> tipo S1 ed S2, inseriti in appositi elenchi, èassociata una scheda descrittiva contenente specifiche prescrizioni. Leplanimetrie presenti nelle schede devono ritenersi puramente in<strong>di</strong>cative.Ai fini dell’in<strong>di</strong>viduazione delle pertinenze degli e<strong>di</strong>fici censiti fanno fedegli elaborati grafici in scala 1/2000 rappresentati nelle Tavole 3a e 3b deglielaborati grafici.4. Gli interventi ammessi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente devono fareriferimento ai valori assegnati a ciascuna categoria <strong>di</strong> immobili.5. Gli immobili <strong>di</strong> valore storico o testimoniale non inseriti negli elenchi onon rilevati al momento dell’in<strong>di</strong>viduazione delle invarianti del territoriononché gli eventuali e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore architettonico costruitisuccessivamente al 1954, devono essere classificati secondo i criteri delsuccessivo art. 41; gli eventuali interventi sono subor<strong>di</strong>nati alla stima delvalore dell’immobile da parte del proprietario, sentito il parere delcompetente ufficio comunale.Art. 40 – Criteri per l'utilizzazione degli immobili <strong>di</strong> valore1. Le destinazioni d’uso e gli interventi ammessi sugli immobili <strong>di</strong> valoresono elencate al successivo art.41. Di seguito si definiscono i criterigenerali per l’uso e le modalità <strong>di</strong> intervento sugli immobili classificati “S”.2. Il riuso e la riconversione funzionale devono fondarsi sull’analisi delprocesso <strong>di</strong> formazione dell'e<strong>di</strong>ficio o del nucleo abitativo e sullain<strong>di</strong>viduazione della sua identità architettonica secondo le prescrizionienunciate nei commi seguenti. Al fine <strong>di</strong> non stravolgere l’impianto<strong>di</strong>stributivo e l’assetto strutturale degli e<strong>di</strong>fici, non è ammessa laformazione <strong>di</strong> alloggi <strong>di</strong>stribuiti su due piani.norme tecniche <strong>di</strong> attuazione47