1° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di ... - PUCG
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2.1.1 Normativa<br />
La Costituzione Italiana recita all’art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo <strong>del</strong>la cultura e la<br />
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico <strong>del</strong>la Nazione”.<br />
L’aspetto polivalente <strong>del</strong>la componente paesaggio, uomo-natura-interazioni, è sancito però anche<br />
dalle prime leggi che si occupano <strong>di</strong> paesaggio, prima <strong>del</strong>la moderna Costituzione Italiana <strong>del</strong><br />
1946. La L. 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione <strong>del</strong>le bellezze naturali” si basa sulla necessità<br />
<strong>di</strong> preservare, insieme alle memorie e alle testimonianze <strong>del</strong> passato, anche le più importanti<br />
componenti a valenza ambientale e paesistica.<br />
Negli anni ottanta si è aggiunta la L. 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso) che prevede<br />
<strong>di</strong>sposizioni urgenti per la tutela <strong>del</strong>le zone <strong>di</strong> particolare interesse ambientale. Le due leggi sono<br />
state compen<strong>di</strong>ate nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico <strong>del</strong>le <strong>di</strong>sposizioni legislative<br />
in materia <strong>di</strong> beni culturali e ambientali”. Oggi tutta la normativa a tutela dei beni culturali e <strong>del</strong><br />
paesaggio fa capo ad un unico riferimento legislativo: D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Co<strong>di</strong>ce dei<br />
beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio”. Secondo l’art. 2 i beni paesaggistici costituiscono, insieme a<br />
quelli culturali, un patrimonio <strong>del</strong> paese, e vengono tutelati dalla stessa normativa. L’art. 131<br />
definisce il paesaggio come una parte omogenea <strong>di</strong> territorio i cui caratteri derivano dalla natura,<br />
dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. Le Regioni devono assicurare che il<br />
paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine devono <strong>di</strong>sporre la realizzazione <strong>di</strong><br />
Piani Paesistici, all’interno dei quali vengono definite le possibili trasformazioni dei valori<br />
paesaggistici, le azioni <strong>di</strong> recupero, riqualificazione e valorizzazione. Il Piano ripartisce il<br />
territorio in ambiti omogenei, da quelli <strong>di</strong> elevato pregio fino a quelli significativamente<br />
compromessi o degradati. Il Piano ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo (art. 143).<br />
Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) <strong>del</strong>la Regione Lazio è in fase <strong>di</strong> realizzazione e<br />
per il momento sul territorio regionale sono in vigore dei Piani Territoriali Paesistici (PTP)<br />
sud<strong>di</strong>visi per ambiti territoriali, ovvero porzioni più ristrette <strong>del</strong> territorio regionale. Il PTPR<br />
<strong>del</strong>la regione Lazio sarà costituito dall’unione coor<strong>di</strong>nata e omogeneizzata dei vari PTP per<br />
ambiti. I PTP sono stati approvati con LL. R. 6 luglio 98 nn. 24 e 25.<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Colleferro ricadono nell’ambito territoriale n. 8 “Subiaco, Fiuggi, Colleferro”.<br />
Colleferro è inserito nello stesso ambito <strong>di</strong> altri comuni <strong>del</strong>la Valle <strong>del</strong> Sacco per omogeneità<br />
geografica, anche se la storia degli inse<strong>di</strong>amenti è molto <strong>di</strong>versa tra loro. Mentre i primi<br />
inse<strong>di</strong>amenti dei centri storici <strong>di</strong> Fiuggi, Subiaco, Anagni, Segni risalgono a tempi antichi e<br />
mostrano una struttura romana e me<strong>di</strong>oevale Colleferro è una città estremamente recente. E’ già<br />
stato descritto nella prima parte, infatti, come si sia originata da un piccolo inse<strong>di</strong>amento<br />
funzionale all’area industriale localizzata nel fondo valle. L’origine <strong>di</strong> Colleferro ha<br />
con<strong>di</strong>zionato fortemente oltre alle tipologie abitative anche l’utilizzo <strong>del</strong> territorio e, <strong>di</strong><br />
conseguenza, il paesaggio.<br />
Al livello provinciale, coerentemente con quanto voluto dalla legislazione nazionale e regionale<br />
(L.R. 38/99), la Provincia <strong>di</strong> Roma attraverso il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)<br />
deve farsi carico <strong>del</strong>le competenze sussi<strong>di</strong>arie. Con il Piano Territoriale Provinciale Generale la<br />
Provincia <strong>di</strong> Roma ha intenzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare concretamente come sia possibile perseguire gli<br />
obiettivi che ne hanno mosso in questi anni l’azione: lo sviluppo sostenibile dei sistemi locali e<br />
complessi che la compongono, il perseguimento <strong>del</strong>la coesione sociale ed economica, l’offerta <strong>di</strong><br />
soluzioni perequative e sussi<strong>di</strong>arie alla domanda <strong>di</strong> governo socioeconomico e territoriale.<br />
Nello stu<strong>di</strong>o per la redazione <strong>del</strong> Piano al livello provinciale i centri storici sono considerati<br />
elementi fondamentali nel riconoscimento <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> uniformità paesaggistica. Sono stati così<br />
in<strong>di</strong>viduati gli ambiti con caratteristiche <strong>di</strong> continuità storico-identitaria dei centri storici. Le<br />
unità in<strong>di</strong>viduate da PTPG <strong>del</strong>la Provincia <strong>di</strong> Roma sono comunità intermunicipali <strong>di</strong> comuni<br />
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