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1° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di ... - PUCG

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2.4.1 Normativa<br />

Normativa nazionale e comunitaria sull’atmosfera<br />

Come la maggior parte <strong>del</strong>la normativa in campo ambientale, le leggi italiane <strong>di</strong>scendono<br />

dalle Direttive europee e la componente atmosfera non fa eccezione. La Comunità europea ha<br />

emanato Direttive, Regolamenti e Decisioni riguardo alla salvaguar<strong>di</strong>a <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria<br />

da oltre venti anni.<br />

L’attenzione negli anni ottanta e novanta era rivolta a singole tipologie <strong>di</strong> inquinanti, piombo,<br />

anidride solforosa, particelle sospese, ozono oppure a singole tipologie <strong>di</strong> fonti <strong>di</strong><br />

inquinamento, impianti industriali e inceneritori <strong>di</strong> rifiuti. Le <strong>di</strong>rettive fissano dei valori limite<br />

e valori guida per la qualità <strong>del</strong>l’aria e per le emissioni dagli impianti. Questa prima parte <strong>di</strong><br />

legislazione europea è stata recepita in Italia dal Decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 24<br />

maggio 1988, n. 203 “Attuazione <strong>del</strong>le <strong>di</strong>rettive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203<br />

concernenti norme in materia <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>l’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e<br />

<strong>di</strong> inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 15 <strong>del</strong>la l. 16 aprile 1987,<br />

n. 183”.<br />

La novità importante <strong>di</strong> questo Decreto è stata l’introduzione <strong>di</strong> un sistema autorizzatorio per<br />

le attività pericolose per la salubrità <strong>del</strong>l’atmosfera. Infatti tutti gli impianti industriali<br />

esistenti dovevano richiedere in sanatoria l’autorizzazione alle emissioni. Gli impianti nuovi<br />

devono ottenere l’autorizzazione all’emissione prima <strong>di</strong> iniziare l’attività. Inoltre<br />

nell’autorizzazione sono in<strong>di</strong>cati i limiti alle emissioni che gli impianti hanno l’obbligo <strong>di</strong><br />

rispettare.<br />

La prima Direttiva in materia <strong>di</strong> “valutazione e gestione <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria ambiente” è<br />

arrivata nel 1996 (Direttiva 96/62/CE) ed è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n.<br />

351. In questo Decreto la componente aria veniva valutata in relazione alla salute <strong>del</strong>l’uomo e<br />

<strong>del</strong>l’ambiente. Il primo passo quin<strong>di</strong> è quello <strong>di</strong> valutare la qualità <strong>del</strong>l’aria sul territorio<br />

nazionale, per poi adoperarsi nel mantenimento <strong>del</strong>la qualità laddove è buona e migliorarla<br />

negli altri casi. Sono stati fissati quin<strong>di</strong> degli obiettivi al fine <strong>di</strong> evitare, prevenire o ridurre gli<br />

effetti dannosi degli inquinanti. Inoltre si <strong>di</strong>spose la pubblicità dei dati sulla qualità <strong>del</strong>l’aria,<br />

con particolare riferimento al superamento <strong>del</strong>le soglie d’allarme.<br />

La Comunità Europea tornò a definire in modo categorico i valori limite <strong>di</strong> qualità <strong>del</strong>l’aria<br />

per il biossido <strong>di</strong> zolfo, il biossido <strong>di</strong> azoto, gli ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto, le particelle, il piombo, il<br />

benzene ed il monossido <strong>di</strong> carbonio in due <strong>di</strong>rettive nel 1999 e 2000 (Direttiva 1999/30/CE e<br />

Direttiva 2000/69/CE) che sono state recepite simultaneamente dalla legge italiana con il<br />

Decreto 2 aprile 2002 n. 60, riferimento per la tutela <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria ovvero il rispetto<br />

dei limiti <strong>di</strong> concentrazione degli inquinanti. Il decreto stabilisce i valori limite <strong>del</strong>le<br />

concentrazioni, i tempi e i mo<strong>di</strong> per raggiungerli e inoltre in<strong>di</strong>ca la soglia <strong>di</strong> valutazione<br />

superiore ed inferiore e i criteri <strong>di</strong> verifica <strong>del</strong>la classificazione <strong>del</strong>le zone e degli agglomerati.<br />

Fissa anche le soglie <strong>di</strong> allarme e le modalità <strong>di</strong> comunicazione dei dati.<br />

Per concludere questa carrellata sintetica sul complesso quadro normativo teso a garantire la<br />

qualità <strong>del</strong>l’atmosfera consideriamo il fatto che negli ultimi anni la Comunità europea ha<br />

completato lo scenario normativo emanando la <strong>di</strong>rettiva 2002/3/CE “relativa all’ozono<br />

nell’aria” e portando l’attenzione <strong>del</strong> legislatore sulle emissioni dei veicoli a motore. Lo stato<br />

italiano ha recepito la <strong>di</strong>rettiva sull’ozono con il D. Lgs. 183 <strong>del</strong> 21 maggio 2004 e ha puntato<br />

l’attenzione sulla qualità dei carburanti e sulla pianificazione e programmazione <strong>del</strong>le<br />

zonizzazioni per la qualità <strong>del</strong>l’aria.<br />

Di seguito, nella Tab. 2.4.2 vengono riportati i valori limite degli inquinanti previsti dal D. M.<br />

<strong>del</strong> 2 aprile 2002 n. 60.<br />

182

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