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DOMANDE AREA LEGALE<br />
DOMANDA 1 Esiste una normativa di accordo tra lo Stato italiano e la sua nazione che regola il rientro forzato?<br />
Se sì, spiegare le regole degli accordi.<br />
A. Che io sappia non esiste<br />
B. Che io sappia no<br />
H. No<br />
L. Non lo so perché dipendono dal ministero degli esteri, certamente è più semplice con l’Albania dove abbiamo<br />
forze di polizia nostre per la formazione e l'istruzione, c'è una collaborazione massima con la Romania, c'è stato<br />
con la Bulgaria e non potrebbe essere altrimenti per chi fa istanza di entrare in Europa.<br />
O. Non mi risulta che esistano accordi tra Italia e Perù, o anche convenzioni locali che sostengano il reinserimento in<br />
Perù di peruviani ex detenuti o che abbiano avuto una sanzione in Italia (o in qualsiasi altro paese). Ci fu in alcuni<br />
casi l’intervento del capo dell’Istituto Penitenziario Peruviano, quando si venne a conoscenza di maltrattamenti<br />
perpetrati a detenuti peruviani in Cile e in Bolivia.<br />
DOMANDA 2 Come la sua nazione accoglie i soggetti rimpatriati? Spiegare, se esistono, le normative che definiscono<br />
delle condotte a cui i rimpatriati devono adempiere o le prassi consolidate a cui si attengono.<br />
A. Non c’è attenzione ai bisogni della persona, per esempio di dare alla persona una possibilità di stabilità<br />
economica e lavoro. A livello di servizi sociali non c'è aiuto. Noi peruviani non siamo sviluppati come voi, non c'è<br />
quella preoccupazione per la persona, per farla reinserire.<br />
B. Non se ne occupano, rientrano nel territorio nazionale normalmente e le persone continuano a fare la propria vita.<br />
Non c'è nessun passaggio di tipo istituzionale; mi è capitato di vedere persone che sono state espulse e quando<br />
sono ritornate in Perù è stato come se non fosse successo niente.<br />
C. Se l’espulsione è dovuta ad un reato grave la persona viene fermata dalla polizia che si informa sui motivi<br />
dell'espulsione. Questa persona verrà processata. I reati non gravi sono il furto (di auto o nel supermercato). Se<br />
viene espulso solo perché era irregolare, allora è un peruviano pulito e non gli viene fatto niente, è libero.<br />
D. Quando sbarcano dall'aereo vanno a casa, senza controlli né altro.<br />
H. Non c’è una condizione speciale per chi viene espulso. Molti espulsi tornano nel giro di pochi mesi, perché hanno<br />
una vita in Italia, con una loro famiglia. Ho conosciuto famiglie composte da più di 100 persone che vivono in<br />
Italia.<br />
L. Procedure che riguardano lo straniero che esce dal carcere per fine pena o per applicazione della pena<br />
sostitutiva: l'intervento della Questura si concretizza essenzialmente nell'espulsione (è il Prefetto che espelle, il<br />
Questore si limita ad eseguire il decreto del Prefetto nelle tre forme previste: accompagnamento alla frontiera<br />
immediato, trattenimento nel CPT, oppure ordine di lasciare il paese in 5 giorni). Per quelli che escono dal<br />
carcere, essendo persone che commettono reati, c'è sempre trattenimento al CPT, perché comporterebbe<br />
problemi rispetto al controllo sociale consegnare l'invito a una persona appena uscita dal carcere che potrebbe,<br />
per qualsiasi motivo, il giorno dopo commette un nuovo reato. Quindi preferiamo trattenerli al CPT in modo da<br />
essere sicuri di poterli accompagnare fisicamente alla frontiera. Nel caso in cui non hanno documenti, dopo 60<br />
giorni, come spesso avviene, vengono muniti dell'ordine del Questore di lasciare il paese entro 5 giorni e lasciati<br />
liberi. Non sono chiuse le vie al rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri che hanno subito una<br />
condanna, questo accade sempre quando sono coniugi di cittadini italiani o genitori di cittadini italiani, che<br />
acquistano lo status di inespellibili. In questi casi richiediamo la convivenza, si chiama il coniuge richiedendo<br />
l’autocertificazione della convivenza e alla persona straniera verrà dato un permesso per famiglia, che potrà<br />
essere convertito in lavoro.<br />
Art 16 della legge Bossi Fini prevede che si possa presentare istanza al giudice per ottenere di sostituire il carcere<br />
con il rientro nel paese d'origine quando la pena è sotto i 2 anni. Viene chiamato provvedimento deflattivo per<br />
sfoltire le carceri. Una volta che viene concessa l’applicazione dell'art.16, tale situazione viene trasmessa in<br />
Questura e la persona verrà accompagnata nel paese d’origine nel tempo necessario a trovare il biglietto per il<br />
rimpatrio. L'accompagnamento al paese d'origine è obbligatorio, non è come l'espulso normale, perciò se non c'è<br />
il passaporto non si può richiedere la pena alternativa. La richiesta può venire da chi ha un'identità certa o dai<br />
paesi i cui consolati sono disposti a riconoscere l'identità dei loro cittadini. Una volta arrivati nella loro nazione<br />
sono liberi.<br />
I reati ostativi al permanere nell'area Shenghen sono il 380 e 381, quelli che prevedono l'arresto obbligatorio in<br />
fragranza e l'arresto facoltativo, in più i reati sessuali, pedofilia, immigrazione clandestina, sfruttamento della<br />
prostituzione.<br />
Se una persona espulsa vuole rientrare ha la possibilità di richiedere il nulla osta speciale al rientro, la sanatoria<br />
non lo può aiutare perché, anche se cambia nome, ha depositato le impronte e viene subito individuato. Questo<br />
per voi significa che potete fare rientri onorevoli, offrire un'occasione nel paese d'origine, e se la persona non ce la<br />
fa a rimanere nel paese d'origine, piuttosto che rientrare clandestinamente (che non gli conviene perché ormai<br />
con le impronte non si sfugge più), appena maturano i termini potete farvi carico del deposito dell’istanza presso<br />
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