12.07.2015 Views

acta ordinis fratrum minorum - OFM

acta ordinis fratrum minorum - OFM

acta ordinis fratrum minorum - OFM

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A07nterno:ACTAORDINIS 16/5/07 16:37 Page 108108 AN. CXXVI – IANUARII-APRILIS 2007 – FASC. I2. Statuti Peculiari del Consiglio Internazionaleper l’Evangelizzazione (CIE)IDENTITÀArt. 1Il Consiglio Internazionale per l’Evangelizzazione(CIE) è un organismo, di naturaconsultiva, che aiuta il Segretariato generaleper l’Evangelizzazione e le Missioni–SGEM– (cfr. SSGG 47§1), attraverso la riflessione,il discernimento, i consigli, leraccomandazioni e le proposte, perché questoa sua volta possa aiutare il Ministro generaleed il suo Definitorio ad “animare, curaree verificare l’evangelizzazione dell’Ordine,regolare l’evangelizzazione missionariae vigilare su di essa” (SSGG 44§1).Art. 2Il SGEM, coadiuvato dal Consiglio, ha ilcompito di animare i due settori dell’evangelizzazionee delle missioni (cf. SSGG46,1), e pertanto considera “Evangelizzazione”il mandato e il ministero dell’evangelizzazioneaffidato a tutti i frati e nelle suevarie forme (cf CCGG 83,2; 84; 116,1), e“Missioni” la vocazione e l’azione particolaredella “missio ad gentes” affidata ai missionari(cfr. CCGG art. 117 §§ 1-3).COMPOSIZIONEArt. 3Il Consiglio è composto dai seguentimembri effettivi:§1 Un Delegato per ciascuna delle Conferenzedell’Ordine, eletto dai rispettiviMinistri secondo le norme della propriaConferenza e degli Statuti peculiari delConsiglio Internazionale per l’Evangelizzazione.§2 Un Delegato della Custodia di TerraSanta, nominato dal Custode in accordo conil Segretariato custodiale di Evangelizzazione.§3 I membri del Comitato Esecutivo delCIE.§4 Il Segretario generale per l’Evangelizzazioneed il Moderatore generale per leMissioni.§5 Il presidente della Commissione peril Dialogo.Art. 4§1 Il Ministro generale e qualche rappresentantedel suo Definitorio sono invitati apartecipare all’Assemblea del CIE.§2 Altri frati possono essere invitati, convoce consultiva, per l’Assemblea del CIEdal Segretario generale per l’Evangelizzazionee dal Moderatore generale per le Missioni,in accordo con il Comitato Esecutivoe secondo la convenienza o gli argomentiprincipali dell’Assemblea, in particolarequalcuno dei membri del Consiglio Internazionaledi Formazione e Studi, del ConsiglioInternazionale di Giustizia, Pace e Integritàdel Creato (GPIC), dell’OrdineFrancescano Secolare (OFS).Art. 5§1 I membri del CIE prestano servizio inmodo da poter partecipare due volte all’Assembleae interagire nella loro Conferenzao loro Entità che rappresentano.§2 Se un membro del CIE fosse impeditodi partecipare ad una delle Assemblee oppurelasciasse l’ufficio prima che sia terminatoil suo periodo, sarà sostituito da un altro,nominato con le stesse condizioni dallasua Conferenza.§3 Ciascun membro del CIE può essererieletto per altre due volte.RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ DEL CIEArt. 6Il CIE aiuta il SGEM a svolgere i suoicompiti (cf. SSGG 45) e a realizzare le lineedi azione del proprio piano sessennale.Art. 7Il Consiglio cerca di fare il legame tra leConferenze, il Segretariato interprovincialedi Evangelizzazione, il Consiglio interprovincialeper l’Evangelizzazione missionaria,dove esiste, e il SGEM nella presa di coscienzadella realtà di evangelizzazione e dimissioni nell’Ordine, delle sue luci ed ombre,nell’identificazione delle sfide e delleesigenze per l’animazione della vocazione

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!