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RELAZIONE ANNUALE - Salute

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Relazione 2010Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale3.3.4.1 Il Pgt nella L.r. 12/2005: innovazioni e questioni aperteLa legge regionale 12/2005 e s.m.i. norma, nei suoi primi articoli, il Piano di governo delterritorio quale strumento centrale di programmazione e disegno dello sviluppo territorialeridefinendone, rispetto al Piano regolatore generale, strumenti, struttura e oggetti diattenzione. In particolare la norma sancisce alcuni concetti, risultato di ampie trattazionidisciplinari e delle sperimentazioni normative proposte negli anni novanta, che costituisconoriferimento anche per le riflessioni che seguono e che sembra pertanto utile richiamarebrevemente.Il primo concetto riguarda l‟unitarietà e la sussidiarietà del processo di pianificazione e lacorrelazione tra i diversi livelli titolari di competenze territoriali e i relativi strumenti digoverno, nonché l‟articolazione di tali strumenti in funzione dell‟ambito territoriale diriferimento e in virtù dei contenuti e delle funzioni loro assegnate. La legge indica infatti che “ilgoverno del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati,i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso” (L.r. 12/2005 art. 2comma 1).Il secondo assunto attiene alla necessità di pubblicità e trasparenza nelle attività dipianificazione, e dunque della partecipazione diffusa di cittadini e associazioni (L.r. 12/2005art. 2 comma 5).Il terzo assunto concerne il criterio della sostenibilità, intesa come la garanzia di ugualepossibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti delle futuregenerazioni, con cui i piani si devono uniformare (L.r. 12/2005 art. 2 comma 3) e che siconcretizza anche nella definizione della Valutazione ambientale strategica quale strumento dipromozione dello sviluppo sostenibile e di garanzia di un elevato livello di protezionedell‟ambiente (L.r. 12/2005 art. 4).Il quarto assunto attiene alle differenti valenze del piano, ovvero ai diversi livelli di strategicità,operatività, temporalità e cogenza delle determinazioni in esso contenute. Tale riconoscimentosi concretizza nei tre atti distinti, ma integrati, che costituiscono il Pgt, ciascuno con specifichecompetenze, relazioni ed efficacie: il Documento di piano, atto che sancisce la visionestrategica del territorio e ne definisce operatività e flessibilità; il Piano dei servizi, ove trovaconcretezza la programmazione della città pubblica, e il Piano delle regole, nel quale sonodettate le regole per la gestione ordinaria del territorio, ovvero per la sua conservazione,qualificazione e modificazione (L.r. 12/2005 artt. 7, 8, 9 e 10).L‟ultimo assunto infine, riguarda l‟individuazione di due strumenti privilegiati di attuazione dellescelte: la pianificazione attuativa comunale, compresa la programmazione negoziata convalenza territoriale, e l‟introduzione di meccanismi di compensazione, perequazione eincentivazione urbanistica (L.r. 12/2005 art. 6, 11 e 12).A tali concetti corrispondono le principali categorie di innovazioni e questioni aperte esposte nel98

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