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e - Camera dei Deputati

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Il ruolo del consigliere parlamentare 91<br />

Quanto ai modi di esercizio delle proprie funzioni da parte <strong>dei</strong><br />

consiglieri, in relazione a.lle componenti più latenti o meno esplicite<br />

del ruolo, si potrebbe ipotizzare il ricorso a metodologie recentemente<br />

diffusesi in altri ambiti organizzativi, quali la diffusione di·codici<br />

deontologici o di indirizzi interpretativi della posizione professionale.<br />

Se strumenti di questo tipo possono avere effetti positivi in termini<br />

di legittimazione, supporto e certezza di riferimenti per i soggetti<br />

interessati, ci sarebbe però il rischio di irrigidire in tal modo le naturali<br />

forme di flessibilità e «personalizzazione» connesse al ruolo del<br />

consigliere, che richiede fisiologicamente spazi discrezionali di interpretazione.<br />

.<br />

Tra le «azioni» necessarie, assume quindi rilevanza quella riservata<br />

alle leve dello sviluppo organizzativo e della gestione delle risorse<br />

umane, da orientare nel senso della diffusione e incentivazione della<br />

attitudine all'assunzione di responsabilità. Entrano in considerazione<br />

quindi tipologie di intervento già in parte emerse, in modo più o<br />

meno esplicito: gestione per progetti-obiettivi-risultati accompagnata<br />

da forme adeguate di monitoraggio (auditing organizzativo), fino a<br />

elementi di controllo di gestione, tramite forme di report e introduzione<br />

parziale e selettiva di tecniche di budget; sistemi di valutazione<br />

delle prestazioni e del potenziale, pianificazione delle carriere e<br />

strumenti e metodi di incentivazione, a cominciare dai consiglieri<br />

parlamentari. Per tale via sembra possibile tessere nella trama dell'Amministrazione<br />

l'ordito della responsabilizzazione, mantenendo<br />

quegli aspetti di elasticità e flessibilità necessari per un'amministraziope<br />

di staff parlamentare.<br />

E da chiedersi in proposito se con la recente attuazione della riforma<br />

dell'Amministrazione, tramite le già richiamate deliberazioni<br />

attuative dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio <strong>dei</strong> Questori, al<br />

di là degli effetti positivi (anche quanto a maggiore diffusione della<br />

responsabilizzazione) in precedenza ricordati, non si sia giunti ad<br />

una «confezione» troppo «aderente» della mappa degli uffici e delle<br />

unità operative, con i connessi rischi di irrigidamento, di perdita<br />

di elasticità e di flessibilità delle strutture, di scarso orientamento<br />

al risultato. Si tratta di un elemento da considerare nel corso della<br />

fase di prima sperimentazione, per non disperdere i benefici che<br />

potrebbero derivare, in termini di funzionalità e di livello di servizi<br />

resi, da una progressiva introduzione nel modello di elementi di gestione<br />

per progetti-obiettivi-risultati.

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