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e - Camera dei Deputati

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Collegamenti di gruppo tra imprese: problematicbe della normativa recente, il drafting 253<br />

creazione di un gruppo. Invece il rapporto di controllo risulterebbe<br />

inidoneo a segnalare la presenza di un gruppo, dato che esso individuerebbe<br />

soltanto l'esistenza di un legame tra imprese, potendo tale<br />

legame configurarsi tanto come subordinazione quanto come pari ordinazione.<br />

Esso quindi potrebbe segnalare la presenza di un gruppo<br />

orizzontale come quella di un gruppo verticale, ma anche la presenza<br />

di un occasionale raggruppamento di imprese, non assimilabile ad<br />

un gruppo stabile ed omogeneo.<br />

È a questo punto opportuno tentare di censire i gruppi esplicitamente<br />

o implicitamente disciplinati dalla legge e dai rapporti di<br />

legge.<br />

Una esplicita definizione del gruppo creditizio è contenuta nella<br />

legge n. 218/1990 e nel decreto legislativo n. 356/1990 C); la legge<br />

n. 1/1991 definisce espressamente il gruppo della società di intermediazione<br />

mobiliare e), il gruppo della società di gestione di fondi<br />

comuni di investimento mobiliare (3) e il gruppo delle società fiduciarie<br />

abilitate a svolgere la gestione di valori mobiliari in nome proprio<br />

e per conto terzi (4); il Titolo II della legge n. 20/1991, non<br />

contiene una definizione del gruppo delle imprese ed enti assicurativi,<br />

tuttavia esso si intitola: «Imprese ed enti assicurativi. Controllo<br />

delle partecipazioni e degli atti compiuti con società di gruppo»<br />

e); il d.d.l. C. 4521, approvato in un testo unificato dalla X<br />

Commissione permanente in sede referente, e concernente interventi<br />

in favore delle piccole imprese, esclude dal proprio campo di intervento<br />

le piccole imprese appartenenti ad un gruppo imprenditoriale,<br />

come definito all'articolo 3 (6).<br />

Più opinabile appare l'intento del legislatore con riferimento alla<br />

legge n. 287/1990 in materia cii tutela della concorrenza. Nelle norme<br />

di carattere generale contenute del Titolo I, manca una definizione<br />

esplicita del gruppo. Tuttavia, per quelle operazioni di concentrazione<br />

che si realizzano mediante l'assunzione del controllo, come definito<br />

all'articolo 7 C), sembra ragionevole ritenere che esse portino<br />

in generale alla formazione di gruppi di imprese. Se infatti ciò non<br />

viene detto espressamente, tuttavia titolari del controllo possono essere<br />

«gruppi di persone» o «gruppi di imprese» (articolo 7, comma<br />

2). Inoltre, occorre ricordare che parte della nozione di controllo<br />

ivi contenuta è desunta dal Reg. CEE n. 4064/89 (8).<br />

Le disposizioni applicative del predetto Regolamento chiariscono<br />

inequivocabilmente la coincidenza delle «concentrazioni da control-

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