26.08.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

162 Maurizio Bassetti<br />

Analogo decentramento e ID corso di realizzazione da parte del<br />

Collegio <strong>dei</strong> Questori, il quale ha recentemente adottato una serie<br />

di deliberazioni di carattere procedurale volte ad anticipare, in alcuni<br />

punti, l'imminente modifica del Regolamento di amministrazione e<br />

contabilità.<br />

Particolarmente significativa al riguardo è la deliberazione del 12<br />

aprile 1990 la quale, con una interpretazione estensiva dell'articolo<br />

41 del Regolamento di amministrazione e contabilità, ha attribuito<br />

al Segretario generale aggiunto la competenza ad autorizzare spese<br />

fino a lire 50 milioni con obbligo di ratifica da parte del Collegio<br />

<strong>dei</strong> Questori.<br />

7 - I controlli sull'attuazione del bilancio<br />

Si è già sottolineato che l'istituto dell'autonomia amministrativocontabile<br />

e finanziaria esclude la possibilità di qualsiasi forma di<br />

controllo da parte di organi esterni e, in particolare, della Corte <strong>dei</strong><br />

conti.<br />

Come è noto, la Corte <strong>dei</strong> conti esercita - in varie forme ­<br />

il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione e la giurisdizione<br />

contabile ai sensi del successivo articolo 103.<br />

Quanto alla prima forma di controllo - a parte l'osservazione<br />

che lo stesso Parlamento controllato sarebbe poi il destinatario delle<br />

relazioni sul controllo svolto dalla Corte <strong>dei</strong> conti e 8 ) - la Corte<br />

costituzionale ha da tempo escluso che il controllo ex articolo 100<br />

della Costituzione possa estendersi agli organi costituzionali.<br />

In particolare, con sentenza n. 143 del 1968, la Corte costituzionale,<br />

dopo aver precisato che il controllo di cui all'articolo 100 della<br />

Costituzione «investe gli atti non in quanto siano amministrativi in<br />

senso sostanziale, ma per la loro provenienza dal Governo o da altri<br />

organi della pubblica amministrazione», ha chiaramente affermato<br />

che da tale forma di controllo è esente l'attività degli organi costituzionali,<br />

stante la loro assoluta indipendenza.<br />

Infatti, ha osservato sempre la Corte costituzionale, «anche in materia<br />

di spese, poiché esse sono necessarie al funzionamento dell'organo,<br />

un riscontro esterno comprometterebbe il libero esercizio delle<br />

funzioni politico-legislative o di garanzia costituzionale» attribuite<br />

a quegli organi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!