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e - Camera dei Deputati

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La programmazione economico-finanziaria in Parlamento 179<br />

L'intervento operato con la legge n. 362 è stato di chirurgia radicale:<br />

l'elencazione tassativa <strong>dei</strong> contenuti della finanziaria, se ha fatto<br />

giustizia delle lunghe discussioni sulla questione del contenuto proprio,<br />

ha tolto alla legge tutte le possibilità di intervento sostanziale<br />

sulla legislazione vigente. Paradossalmente, nel momento in cui venivano<br />

dettate norme severe per la copertura della finanziaria, queste<br />

venivano a svolgere funzione di presidio del quarto comma dell'articolo<br />

81 della Costituzione nei confronti di una legge ormai del tutto<br />

attratta verso rarea deI bilancio, come chiarisce il comma 3 del nuovo<br />

testo dell'articolo 11 della legge n. 468. Esso vieta alla finanziaria<br />

di introdurre nuove imposte, tasse e contributi nonché di disporre<br />

nuove o maggiori spese permettendole solo, in limiti precisi, di operare<br />

regolazioni quantitative di grandezze finanziarie già esistenti<br />

nell'ordinamento e di fissare i saldi di bilancio e i fondi speciali.<br />

In realtà lo stesso concetto di copertura della legge finanziaria<br />

ha finito per assumere un significato peculiare, trovando svolgimento<br />

non solo nel vincolo del non peggioramento del risparmio pubblico,<br />

ma anche nel rispetto delle regole di variazione disposte dal documento<br />

di programmazione economico-finanziaria.<br />

L'operazione della legge n. 362 è consistita nello scorporare il carico<br />

di funzioni affastellate nella finanziaria distribuendolo fra diversi<br />

strumenti coordinati fra loro secondo una logica forse complessa,<br />

ma funzionale e trasparente.<br />

La finanziaria ex-362 è dunque divenuta tutt'altra cosa. Essa viene<br />

a collocarsi al centro di un sistema nel quale documento di programmazione,<br />

bilancio programmatico, bilancio a legislazione vigente,<br />

disegni di legge collegati hanno tutti un loro preciso ruolo. Tracciando<br />

uno schema delle connessioni tra questi strumenti, essa si<br />

situa all'intersezione fra decisione programmatica e attuazione della<br />

stessa.<br />

Come recita il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 11 della legge<br />

n. 468, la legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi del documento<br />

di programmazione «dispone annualmente il quadro di riferimento<br />

finanziaro per il periodo compreso nel bilancio pluriennale<br />

e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle<br />

grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli<br />

effetti finanziari agli obiettivi».<br />

La finanziaria traduce dunque annualmente in norme di legge la<br />

decisione politico-programmatica contenuta nel documento di mag-

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