26.08.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

232 Elisabetta Burchi<br />

palazzo Madama. La necessità di un organismo speciale veniva sostenuta<br />

dal gruppo della Sinistra indipendente in considerazione della<br />

trasversalità <strong>dei</strong> temi dell'ambiente rispetto alle competenze delle altre<br />

commissioni, nonché per la necessità di una intensa attività conoscitiva<br />

su di essi: tale attività meglio si sarebbe potuta svolgere<br />

attraverso una Commissione speciale piuttosto che con indagini conoscitive<br />

effettuate da commissioni permanenti (senatore Riva). Ad<br />

avviso del relatore, senatore Elia, invece, il carattere ormai strutturale<br />

e non più occasionale <strong>dei</strong> problemi dell'ambiente e del territorio,<br />

nonché la necessità di individuare un soggetto giuridicamente idoneo<br />

ad esercitare anche funzioni di controllo e di indirizzo (tanto più<br />

nel momento in cui in sede governativa era emerso un preciso centro<br />

di responsabilità e di gestione di risorse finanziarie) rendevano necessario<br />

incardinare la materia ambientale in una Commissione permanente,<br />

come tale dotata di pienezza di poteri.<br />

Conclusivamente, il risultato finale dell'intervento del 1987 fu<br />

quello della delimitazione di una materia «ambiente» non perfettamente<br />

coincidente nei due rami del Parlamento (oltre al caso richiamato<br />

delle infrastrutture, altro elemento di divergenza è quello della<br />

caccia, che al Senato venne attribuita alla nuova Commissione). Pare<br />

a me comunque che la via imboccata alla <strong>Camera</strong> - pur con le<br />

limitazioni sottolineate nel dibattito che essa presenta cui, per altro,<br />

può in parte porsi rimedio con l'attivazione della potestà consultiva<br />

ai sensi dell'articolo 73, comma 1 bis, del regolamento - sia tale<br />

da consentire una maggiore integrazione tra tutela ambientale e uso<br />

razionale del territorio; ciò avviene tanto più in quanto alla <strong>Camera</strong><br />

l'«ambiente» - come si è evidenziato in precedenza - non è la<br />

risultante dell'aggregazione in capo ad un nuovo organo di competenze<br />

prima disseminate, ma è materia che va ad innestarsi su un<br />

tessuto organizzativo preesistente e quindi su un patrimonio di riflessioni<br />

e di lavoro che da tale innesto esce arricchito e nuovamente<br />

qualificato.<br />

2 - «Ambiente» come settore organico di competenza: riflessioni sulle<br />

prime esperienze applicative alla <strong>Camera</strong><br />

L'«ambiente», come emerge dalla stessa dottrina che ne ha approfondito<br />

il significato giuridico, è materia caratterizzata da estrema

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!