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e - Camera dei Deputati

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L'analisi degli effetti finanziari delle leggi 379<br />

(45) Cfr. l'AC 5081 e la Nota di verifica n. 196 del Servizio Bilancio della <strong>Camera</strong>.<br />

Va segnalato altresl che in una fattispecie analoga il Governo aveva considerato<br />

la deroga al blocco delle assunzioni come «mancata economia», per la quale<br />

è stata conseguentemente individuata apposita copertura (cfr. la relazione tecnica<br />

all'AS 2442 che dispone l'assunzione di personale dell'Amministrazione della<br />

giustizia) .<br />

(46) Cfr. ad esempio la legge n. 274 del 1989 (Contributo all'Istituto nazionale<br />

di fisica nucleare per il periodo 1989-1993).<br />

(47) Un esempio significativo è rappresentato dai provvedimenti per le zone<br />

colpite da siccità, che attribuiscono alle regioni poteri discrezionali nella ripartizione<br />

delle somme del Fondo di solidarietà, consentendo loro la modulazione della<br />

misura di gran parte <strong>dei</strong> contributi (cfr. DL n. 367/1990 - AS 2554 - e la Nota<br />

n. 197 del Servizio Bilancio della <strong>Camera</strong>).<br />

(48) Cfr. ad esempio il DL n. 364/1990, concernente interventi urgenti per Venezia,<br />

Chioggia e Roma, che saranno concretamente individuati dalle singole Amministrazioni.<br />

Solo in rari casi sono definiti nella norma con sufficiente precisione<br />

alcuni obiettivi da realizzare (cfr. la Nota di verifica n. 187 del Servizio Bilancio<br />

della <strong>Camera</strong> sull'AC 4228-ter/A, in materia di acquedotti).<br />

(49) Cfr. ad esempio la legge n. 306 del 1990 (Partecipazione dell'Italia alla<br />

VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo). La quota<br />

della partecipazione dell'Italia è predeterminata per legge: lievi modifiche dell'onere<br />

potrebbero realizzarsi solo per le oscillazioni del cambio lira/dollaro (cfr. la Nota<br />

n. 140 del Servizio Bilancio della <strong>Camera</strong>).<br />

eD) In tal senso si esprime l'onorevole Carrus, il quale, nel corso della discussione<br />

sulle provvidenze in materia di editoria (A.C. 3850) ha sostenuto che le<br />

norme con cui vengono quantificati gli oneri relativi ai benefici che la legge concede<br />

devono essere considerati limiti quantitativi alla autorizzazione alla iscrizione<br />

in bilancio degli stanziamenti e non come mere stime di oneri da adeguare<br />

in relazione al fabbisogno (cfr. la seduta della V Commissione della <strong>Camera</strong><br />

del 11.7.1990).<br />

( 1 ) Anche la Corte <strong>dei</strong> conti si esprime per la redazione di relazioni tecniche<br />

per queste fattispecie di spesa: cfr. la Relazione quadrimestrale per le leggi approvate<br />

nel periodo maggio-agosto 1988, p. 15/16 e 29/30. La presentazione della relazione<br />

tecnica appare opportuna anche nei casi in cui il finanziamento degli interventi<br />

è posto a carico delle risorse di un Fondo preesistente, senza predeterminarne<br />

la spesa massima. In queste fattispecie, la relazione tecnica dovrebbe indicare anche<br />

i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi originari e<br />

quelli disposti dal provvedimento e fornire elementi sulla congruità delle risorse<br />

del Fondo rispetto ai nuovi obiettivi (cfr. ad es. la Nota di verifica n. 154 del<br />

Servizio Bilancio della <strong>Camera</strong> sull'art. 3 del disegno di legge per la promozione<br />

delle esportazioni (AC 5057).

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