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e - Camera dei Deputati

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Ordinamento interno e ordinamento comunitario: profili regolamentari 291<br />

di motivare la reiezione ma non quello della validità della deliberazione.<br />

Vale a dire che in assenza di specifiche disposizioni non sembra<br />

possibile ritenere che si sia inteso innovare in modo cosl rilevante<br />

sulla relativa mancanza di ritualità che caratterizza lo svolgimento<br />

del procedimento in sede referente.<br />

L'ipotesi in questione si è in concreto posta nel corso dell'esame<br />

per la prima volta in Assemblea del disegno di legge comunitaria<br />

atteso che la Commissione speciale aveva deliberato di dare mandato<br />

al relatore di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge<br />

senza tuttavia procedere alla reiezione esplicita degli emendamenti.<br />

In Assemblea, è stato formulato il rilievo, con un richiamo sull'ordine<br />

<strong>dei</strong> lavori, che tale circostanza, sulla base di quanto stabilito dall'articolo<br />

126-ter, comma 3, determinava l'automatica inclusione nel<br />

testo base di quegli emendamenti (8).<br />

La Presidenza della <strong>Camera</strong> ha successivamente chiarito che la<br />

Commissione, adottando siffatta decisione, si è chiaramente pronunciata<br />

sul testo base da sottoporre all'Assemblea, anche se motivi di<br />

urgenza possono avere indotto la Commissione ad un esame sommario<br />

e quindi ad una implicita e complessiva reiezione delle proposte<br />

delle commissioni di merito, sia pure con riserva di riesame durante<br />

la discussione in Assemblea. La Presidenza della <strong>Camera</strong> ha altresl<br />

chiarito che in assenza di una inequivoca previsione regolamentare<br />

e basandosi esclusivamente sulla esistenza di limiti al potere decisionale<br />

della Commissione speciale, sembra azzardato sostenere che gli<br />

emendamenti approvati dalle commissioni di settore siano inclusi<br />

in modo automatico nel testo base per l'Assemblea, essendo comunque<br />

necessaria una pronuncia della Commissione competente a<br />

riferire in modo complessivo ed unitario sul testo del disegno di<br />

legge C).<br />

Se quindi la deliberazione di dare mandato al relatore di riferire<br />

favorevolmente implica reiezione degli emendamenti sembra potersi<br />

ritenere che tanto più una reiezione non motivata produca comunque<br />

l'effetto ad essa proprio salvo l'inottemperanza dell'obbligo di motivazione,<br />

che compete al Presidente della Commissione far rispettare.<br />

Nei trenta giorni successivi al termine assegnato alle commissioni<br />

permanenti, la Commissione speciale conclude il proprio esame con<br />

una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le<br />

relazioni di maggioranza delle commissioni di cui al comma 2, che<br />

possono essere illustrate in Assemblea dai rispettivi relatori.

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