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e - Camera dei Deputati

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Collegamenti di gruppo tra imprese: problematiche della normativa recente, il drafting 257<br />

La nuova disposizione, riferendosi ai diritti eli voto, recepisce pertanto<br />

la già riferita interpretazione :=stensiva del testo precedente,<br />

ed inoltre stabilisce l'applicabilità della presunzione assoluta anche<br />

al caso nel quale la maggioranza <strong>dei</strong> voti sia conseguita in via indiretta.<br />

Quanto a quest'ultimo caso, si presentano rilevanti innovazioni;<br />

il controllo indiretto viene definito in un apposito comma ed in maniera<br />

ben più ampia e pregnante che nel testo precedente. Infatti<br />

si avrà controllo indiretto non più soltanto attraverso società controllate,<br />

bensì anche attraverso società fiduciarie ovvero per interposta<br />

persona. Nel testo vigente la fattispecie del controllo indiretto è definita<br />

al n. 3) del comma 1 dell'articolo 2359 c.c. mediante due passaggi<br />

(se una prima società controlla una seconda, e questa controlla<br />

una terza società, la prima controlla anche la terza), configurando<br />

così una sorta di sillogismo. I due vincoli di controllo sembrano definiti<br />

in modo diverso (uno in base alle azioni o quote possedute,<br />

l'altro in modo generico), ma in ogni caso resta fermo che il controllo<br />

indiretto può essere costituito esclusivamente dalla somma di due<br />

(o più) rapporti di controllo di."etto. Al contrario, il nuovo testo, coerentemente<br />

con l'assunto per cui rilevante ai fini del controllo è la<br />

disponibilità <strong>dei</strong> diritti di voto, indica espressamente alcuni casi in<br />

cui tale disponibilità viene ottenuta mediante la costituzione di posizioni<br />

giuridiche mediate, come appunto in caso di ricorso a persona<br />

interposta o a società fiduciaria.<br />

Si nota qui per inciso come l'esclusione, dai diritti di voto che<br />

danno luogo al controllo, di quelli «spettanti per conto di terzi»,<br />

dovrebbe chiarire che la situazione giuridica di «controllante» è attribuita<br />

anche in questo caso dalla legge al solo soggetto titolare della<br />

proprietà o di altro idoneo diritto reale sui titoli, e non agli intermediari<br />

professionali o alle persone interposte. A maggior ragione pertanto<br />

la qualità di controllante non sarà attribuibile alla società di<br />

intermediazione mobiliare che, in base all'articolo 8 della legge<br />

n. 1/1991, gestisce valori mobiliari in nome e per conto di terzi,<br />

anche nei casi in cui alla stessa SIM venga conferita la procura all'esercizio<br />

del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione<br />

(articolo 8 cit., comma 1, lett. I).<br />

Quanto alle posizioni giuridiche suscettibili di attribuire i diritti<br />

di voto nella proporzione sufficiente a far scattare la presunzione<br />

del controllo, occorre chiedersi se la proprietà (o altro diritto reale)

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