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e - Camera dei Deputati

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146 Massimo Troisi<br />

un vulnus a quei principi di concisione del dibattito e certezza della<br />

decisione finale che sono i fini delle riforme regolamentari intercorse<br />

dal 1981 al 1990. Da qui nasce l'avvertita esigenza di trovare rimedi<br />

all'uso distorto di procedure che impongono lunghe maratone di votazioni<br />

e che finiscono per impedire il reale confronto politico sui<br />

temi in esame.<br />

In base a quanto già detto, per i principi costituzionali che sono<br />

a fondamento del potere di emendamento non è configurabile una<br />

limitazione di carattere quantitativo nella fase della presentazione.<br />

Se è vero che l'articolo 64 della Costituzione lascia amplissimi<br />

margini di organizzazione interna alle Camere, non sono però immaginabili<br />

norme regolamentari che ottundano l'esercizio di altre prerogative<br />

costituzionali.<br />

Il regolamento della <strong>Camera</strong>, al comma 8 dell'articolo 85, già prevede<br />

procedure tese a rendere più efficaci e sollecite le deliberazioni<br />

dell'Assemblea, conferendo al Presidente la facoltà di ricorrere a modifiche<br />

dell'ordine di vote.zione in particolari circostanze. In presenza<br />

di proposte emendative che si differenziano unicamente per variazioni<br />

a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente<br />

può giungere a porre in votazione tre soli emendamenti: quello<br />

più lontano dal testo base, uno intermedio e quello più vicino al<br />

testo originario. È evidente la natura strettamente antiostruzionistica<br />

di tale norma, applicabile quasi esclusivamente a proposte di modifica<br />

riferite a testi graduabili numericamente.<br />

La previsione dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85,<br />

stabilendo la possibilità per il Presidente di modificare l'ordine delle<br />

votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della<br />

chiarezza deHe votazioni stesse, ha un contenuto più generale eD),<br />

anche se nella prassi applicativa, per altro esigua, vi si è per lo più<br />

fatto ricorso a fini antiostruziorustici. La norma, indubbiamente, può<br />

avere un effetto di notevole snellimento <strong>dei</strong> lavori dell'Assemblea,<br />

nel senso che la votazione di un numero selezionato di emendamenti<br />

o addirittura del testo base, scelta lasciata al prudente apprezzamento<br />

del Presidente, può creare quelle condizioni oggettive di preclusione<br />

tali da abbreviare notevolmente l'esame di un provvedimento.<br />

Motivi di carattere tecnico e politico impediscono per altro l'uso<br />

generalizzato di questa norma. La recente esperienza ha evidenziato<br />

che, benchè spesso il numero degli emendamenti presentati sia tale<br />

da rendere incerta la decisione finale nei tempi stabiliti, non sempre

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