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e - Camera dei Deputati

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376 Giulio Marotta<br />

nel procedimento di quantificazione delle Ragionerie centrali presso ciascuna Amministrazione,<br />

alle quali la circolare De Mita attribuisce una prima verifica della<br />

documentazione raccolta.<br />

e 5 ) Sempre nel periodo settembre 1988-dicembre 1990 il Governo ha presentato<br />

la relazione tecnica richiesta dalle Commissioni nel 65 per cento circa <strong>dei</strong><br />

casi. In talune occasioni il dissenso della RGS sulla quantificazione degli effetti<br />

finanziari del provvedimento o sulle modalità di copertura si è estrinsecata nel<br />

diniego del visto. Talora, come nel corso dell'iter dell'A.C. 53 e abb. (Riforma<br />

della scuola elementare) il diniego del visto sulla prima relazione è strumentale<br />

ad un successivo confronto con l'Amministrazione interessata per concordare modifiche<br />

al testo.<br />

(26) Cfr. in particolare il dibattito in V Commissione della <strong>Camera</strong> del 24 gennaio<br />

1990 sulle comunicazioni del Presidente D'Acquisto. In seguito a tale dibattito<br />

il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha emanato il 30.1.1990 una nuova<br />

circolare in cui vi si ribadiscono le precedenti disposizioni in materia. A tale<br />

riguardo la circolare del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del 21.11.1989,<br />

cit., nel confermare l'impegno al rispetto del termine massimo di 30 giorni prescritto<br />

dal regolamento del Senato, precisava che l'assenza di copertura finanziaria<br />

non può costituire motivo di ritardo nella presentazione della relazione tecnica:<br />

finalità di quest'ultima è porre le Camere nelle condizioni di «conoscere l'esatta<br />

quantificazione degli oneri, in modo da poter valutare l'opportunità della spesa e<br />

anche adoperarsi per la soluzione del problema della copertura. Analogamente il<br />

Parlamento deve essere informato in caso di impossibilità di redarre la relazione<br />

tecnica, anche al fine di una eventuale riformulazione delle norme, tale da rendere<br />

individuabili con maggior precisione gli effetti finanziari». (Su quest'ultima fattispecie<br />

cfr. il caso del provvedimento sulla ricongiunzione <strong>dei</strong> periodi assicurativi<br />

ai fini previdenziali per i liberi professionisti (AS 1217), per il quale il Ministro<br />

per i rapporti con il Parlamento ha fatto presente l'impossibilità delle Amministrazioni<br />

competenti di fornire tutti i dati necessari alla quantificazione dell'onere).<br />

(27) Le richieste di relazione tecnica sono formulate nella gran parte <strong>dei</strong> casi<br />

dalla V Commissione oppure, su stimolo di quest'ultima, su testi già approvati<br />

dalla Commissione competente in via primaria e trasmessi al parere (cfr. ad esempio<br />

la richiesta di relazione tecnica della II Commissione sull'A.C. 3048 in materia<br />

di gratuito patrocinio). Le eccezioni più significative concernono la richiesta della<br />

VI Commissione della <strong>Camera</strong> del 19.12.1990 sulle entrate recate dal provvedimento<br />

sui capitai gains (A.C. 4277; il Governo ha redatto la relazione tecnica in occasione<br />

della presentazione del successivo decreto-legge di reitera - A.C. 5418) e<br />

quelle della XI Commissione della <strong>Camera</strong> del 10.5.1989 sul testo unificato in<br />

materia di riforma <strong>dei</strong> trattamenti pensionistici <strong>dei</strong> lavoratori autonomi (A.C 32<br />

e abb.) e del 30.3.1989 sull'A.C. 3497 e abb. (Norme'in materia di cassa integrazione<br />

e riforma del mercato del lavoro) . Su tale problematica vedi anche le osservazioni<br />

della Corte <strong>dei</strong> Conti, che sottolinea altresl la necessità di aggiornare il<br />

contenuto delle relazioni tecniche rispetto alle modifiche introdotte durante l'iter<br />

parlamentare (cfr. la Relazione quadrimestrale sulle leggi approvate nel periodo<br />

gennaio-aprile 1990, p. 5).

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