e - Camera dei Deputati
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Ordinamento interno e ordinamento comunitario: profili regolatllentari 285<br />
La lettera ti) prevede che la Commissione possa procedere ad audizioni<br />
di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi ed amministrazioni<br />
pubbliche in relazione alle materie di propria competenza.<br />
La disposizione pone problemi interpretativi per quanto concerne<br />
la individuazione dell'ambito <strong>dei</strong> soggetti da audire e la definizione<br />
della procedura da attivare per lo svolgimento delle audizioni.<br />
In linea generale sembra potersi affermare che la disposizione sia<br />
volta ad estendere la possibilità di utilizzazione delle audizioni di<br />
cui all'articolo 143 che già oggi consente quella di dirigenti preposti<br />
a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche<br />
con ordinamento autonomo. Infatti, l'articolo 126, comma 3, lettera<br />
ti) , non utilizza l'espressione prevista dall'articolo 143, comma 2, né<br />
fa ad esso riferimento, introducendo viceversa una nuova dizione<br />
«organismi ed amministrazioni pubbliche» il cui contenuto è da approfondire.<br />
Essa sembra tale da ricomprendere ma non da esaurirsi<br />
nel concetto di Stato e di ente pubblico; al riguardo non può non<br />
rilevarsi in primo luogo che il termine «organismo» sembra fare riferimento<br />
anche a soggetti non dotati di personalità giuridica e, in<br />
secondo luogo, che la pubblicità di una amministrazione non si ricava<br />
dalla sua riferibilità a un soggetto-persona giuridica pubblica:<br />
«l'amministrazione pubblica non solo non è amministrazione dello<br />
Stato, ma non è neppure, necessariamente, l'amministrazione di un<br />
soggetto pubblico, né, necessariamente, l'amministrazione di un soggetto»<br />
«L'amministrazione - .... - è in funzione di interessi collettivi.<br />
Questi agiscono, rispetto all'amministrazione, non in forma di<br />
limiti o di vincoli esterni, ma come limiti interni. In altre parole<br />
gli interessi pubblici rappresentano un fine, indicato dalla norma,<br />
che deve essere necessariamente perseguito» (4). Oltre al dato testuale<br />
sembra doversi considerare che la specificità e la particolare<br />
complessità <strong>dei</strong> compiti affidati alla Commissione speciale siano tali<br />
da aver suggerito l'opportunità di ricondurre nell'alveo delle audizioni<br />
formali quelle che, diversamente, sarebbero rimaste nell'ambito<br />
della informalità (salvo, ovviamente, il ricorso al diverso strumento<br />
dell'indagine conoscitiva). Vi è da notare inoltre che l'espressione<br />
«organismi pubblici» ricorre anche nella più recente legislazione: ad<br />
esempio la legge 29 ottobre 1984, n. 720, «Istituzione del sistema<br />
di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici», obbliga gli enti<br />
e gli organismi pubblici, indicati nella tabella A annessa a quella<br />
legge, alla costituzione di contabilità speciali. Inoltre la legge lO ot-