26.08.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aspetti dell'esame degli emendamenti in Assemblea 13 7<br />

3 - Ulteriori limiti al potere di emendamento: inammissibilità e preclusione<br />

La discrezionalità nella presentazione degli emendamenti, connaturata<br />

alla funzione di iniziativa legislativa, è limitata dall'attinenza<br />

alla materia in discussione e alla preclusione derivante da votazioni<br />

precedenti (13).<br />

L'articolo 89 del Regolamento della <strong>Camera</strong> attribuisce al Presidente<br />

la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di proposte<br />

emendamentive relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della<br />

discussione.<br />

La norma, in primo luogo, è posta a tutela del principio regolamentare<br />

per cui, in via generale, l'Assemblea non può deliberare su<br />

materia non iscritta all'ordine del giorno e garantisce che maggioranze<br />

occasionali non possano introdurre nel testo base interessi non<br />

sufficientemente valutati precedentemente dall'organo referente. I<br />

poteri del Presidente in merito sono assai pregnanti in quanto, di<br />

fronte all'insistenza del proponente, è discrezione e non obbligo<br />

consultare l'Assemblea ( 4 ). Resta comunque al prudente apprezzamento<br />

della Presidenza valutare i casi in cui addivenire ad una decisione<br />

diretta o ricorrere ad una deliberazione; è stato affermato, in<br />

proposito, che i limiti ultimi alla valutazione di aderenza dell'emendamento<br />

al testo base sono di carattere politico e quindi riferibili<br />

unicamente all'Assemblea nel suo complesso ( 5 ).<br />

In tema di giudizio di ammissibilità, una particolare disciplina<br />

è stabilita dal comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento della <strong>Camera</strong>,<br />

per l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge<br />

di bilancio e finanziaria.<br />

Il parere espresso dai presidenti delle commissioni competenti per<br />

materia e dal presidente della Commissione bilancio, fatta salva la<br />

decisione finale rimessa al Presidente della <strong>Camera</strong> in via incidentale,<br />

è definitivo e impedisce la ripresentazione in Assemblea di emendamenti<br />

che concernono materie estranee all'oggetto proprio della<br />

legge finanziaria e del bilancio, che contrastino con la normativa<br />

sulla contabilità di Stato o che siano state già oggetto di stralcio<br />

preliminare da parte del Presidente della <strong>Camera</strong> ai sensi dell'articolo<br />

120 del regolamento.<br />

La specificità della norma, che pur richiama l'articolo 89, è data<br />

dalla già cennata peculiarità delle procedure di esame <strong>dei</strong> disegni<br />

lO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!