26.08.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ordinamento interno e ordinamento comunitario: profili regolamentari 287<br />

Parlamento, delle commissioni e <strong>dei</strong> Gruppi parlamentari; in tale<br />

sede potranno essere acquisiti rilevanti elementi informativi sull'attività<br />

del Parlamento europeo anche in vista di iniziative da parte<br />

della stessa Commissione speciale.<br />

III.2 La funzione consultiva<br />

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 126 individua la funzione<br />

consultiva che la Commissione è chiamata a svolgere; essa esprime<br />

parere: 1) sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati<br />

concernenti l'applicazione <strong>dei</strong> trattati istitutivi delle Comunità europee<br />

e successive modificazioni ed integrazioni e 2) sui progetti di<br />

legge e sugli schemi di decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie<br />

e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai<br />

profili di compatibilità con la normativa comunitaria. Viene in tal<br />

modo individuata la funzione consultiva e diversi parametri in relazione<br />

all'oggetto della stessa. Per gli atti di cui al punto 1) il parametro<br />

sembra essere costituito dalla competenza generale; per gli atti<br />

di cui al punto 2) appare necessaria una ulteriore distinzione. Mentre<br />

infatti per i progetti di legge e per gli schemi di decreti relativi<br />

all'attuazione di norme comunitarie il criterio di valutazione sembra<br />

essere ancora costituito dalla competenza generale propria della<br />

Commissione, per i restanti progetti di legge la funzione consultiva<br />

è esercitata limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa<br />

comunitaria.<br />

Al riguardo sovviene la decisione del Presidente della <strong>Camera</strong> in<br />

occasione della riunione della Giunta per il regolamento del 20 novembre<br />

1990 che, riassumendo le linee del dibattito svoltosi, ha<br />

chiarito che il parere sugli schemi di decreti delegati di attuazione<br />

della normativa comunitaria ha ad oggetto la competenza propria<br />

della Commissione speciale che «coinvolge sia gli aspetti ordinamentali<br />

dell'attività e <strong>dei</strong> provvedimenti della CEE, sia la compatibilità<br />

con la normativa comunitaria del singolo decreto delegato» n;<br />

sembra pertanto potersi desumere che la limitazione dell'attività consultiva<br />

della Commissione speciale ai profili di compatibilità con la<br />

normativa comunitaria abbia valore solo per i progetti di legge indicati<br />

per secondi nel precedente punto 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!