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e - Camera dei Deputati

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48 Carlo D'Orta<br />

discrezionalità, in deroga al principio - fin qui indiscusso - della<br />

unilateralità, indisponibilità e inesauribilità delle pubbliche potestà.<br />

Il tema può tuttavia essere qui soltanto introdotto. Al di là di<br />

ogni costruzione teoretica generale, la soluzione non può prescindere<br />

infatti dal diritto positivo (15) e quindi, nel nostro caso, dalla verifica<br />

delle modalità di conclusione e approvazione degli accordi e<br />

dell'efficacia obbligatoria ad essi riconosciuta dalla legge. Sul punto<br />

si tornerà dunque più avanti, trattando degli effetti degli accordi<br />

di programma.<br />

Più concrete, rispetto all'oggetto, sono le indicazioni legislative sul<br />

contenuto degli accordi di programma, ossia sui diversi elementi che<br />

negli accordi devono trovare disciplina.<br />

Sia la legge sul Mezzogiorno che, più recentemente, la riforma<br />

delle autonomie locali, prevedono, come contenuto minimo necessario,<br />

l'individuazione <strong>dei</strong> diversi progetti, interventi o azioni che l'accordo<br />

tende a coordinare, nonché i soggetti, tempi e modalità di<br />

realizzazione, il finanziamento e, ancora, procedure di arbitrato e<br />

interventi surrogatori in caso di inadempienza <strong>dei</strong> partecipanti. La<br />

legge n. 64 sul Mezzogiorno richiama altresì l'individuazione <strong>dei</strong><br />

soggetti destinatari della gestione, ammettendo che essa sia affidata<br />

ad appositi consorzi. Altre leggi fanno poi riferimento, di volta in<br />

volta, alla localizzazione degli interventi, alle forme di controllo sull'attuazione,<br />

al soggetto che deve coordinare la gestione e alle modalità<br />

e criteri della gestione, nonché a forme di messa in mora per<br />

le parti non adempienti. Infine, i due principali accordi fin qui conclusi,<br />

concernenti la Val Basento e lo Stretto di Messina (I6), hanno<br />

disciplinato anche le procedure di modifica consensuale dell'accordo,<br />

nonché la procedura da seguire nell'ipotesi in cui una amministrazione<br />

partecipante, sulla base di fatti sopravvenuti (cosiddette<br />

«sopravvenienze»), sia indotta ad una nuova e diversa valutazione<br />

dell'interesse pubblico e quindi a riconsiderare unilateralmente la<br />

propria posizione nell'accordo.<br />

Il tema delle sopravvenienze, in particolare, è di grande delicatezza.<br />

Esso centra infatti proprio il problema, poc'anzi accennato, di<br />

come conciliare la vincolatività dell'accordo con il tradizionale principio<br />

di indisponibilità e inesauribilità delle pubbliche potestà; principio<br />

da cui deriva il potere delle pubbliche amministrazioni di revocare<br />

le proprie decisioni quando fatti nuovi e rilevanti impongano<br />

una diversa valutazione del pubblico interesse (I7).

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