26.08.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

286 Aurelio Speziale<br />

tobre 1990, n. 287, «Norme per la tutela della concorrenza e del<br />

mercato», istituisce l'Autorità garante della concorrenza e del mercato<br />

che sembra potersi far rientrare nell'ambito degli organismi<br />

pubblici.<br />

Quanto alla procedura da attivare per lo svolgimento delle audizioni<br />

è da ritenere, in base al richiamo recato dal comma 2 dell'articolo<br />

126, che solo per l'audizione <strong>dei</strong> dirigenti preposti a settori<br />

della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento<br />

autonomo sia necessaria l'autorizzazione del Ministro, secondo<br />

quanto previsto dall'articolo 143, comma 2.<br />

A diversa conclusione dovrebbe pervenirsi qualora si ritenga che<br />

l'individuazione dell'ambito <strong>dei</strong> soggetti da audire in base all'articolo<br />

126 si connetta alla procedura da attivare per lo svolgimento delle<br />

audizioni. In altri termini se le audizioni previste dall'articolo 126<br />

devono essere inquadrate nell'ambito dello schema di cui all'articolo<br />

143, comma 2, in quanto l'intervento <strong>dei</strong> soggetti indicati dall'articolo<br />

126 deve comunque essere oggetto di autorizzazione del Ministro<br />

competente, gli organismi pubblici ai quali questo fa riferimento<br />

dovranno raccordarsi con lo Stato in una posizione tale per cui<br />

l'audizione <strong>dei</strong> relativi dirigenti e rappresentanti richieda quella<br />

autorizzazione.<br />

Nella attività conoscitiva della Commissione si inseriscono poi le<br />

attività previste dall'articolo 126, comma 3, letto e), e comma 4,<br />

proprie della Commissione speciale.<br />

La prima disposizione prevede che la Commissione possa promuovere,<br />

previa autorizzazione del Presidente della <strong>Camera</strong>, incontri con<br />

delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.<br />

La novità del termine «incontri» sembra sottendere che, a differenza<br />

di quanto avviene nelle audizioni che vedono le commissioni in una<br />

posizione di acquisizione di ...informazioni, si realizzi in quella sede<br />

uno scambio di conoscenze. E altresl rilevante che gli incontri possano<br />

aver luogo non solo con le delegazioni ma anche con singoli<br />

membri del Parlamento europeo. Quanto alla pubblicità da assicurare<br />

a tali incontri è da ritenere che questa debba seguire il regime previsto<br />

per le audizioni di cui all'articolo 143. La seconda disposizione<br />

opportunamente prevede, in relazione ai cicli semestrali della Presidenza<br />

della Comunità europea, che la Commissione incontri una<br />

delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo<br />

che rivestano la carica di membro degli uffici di Presidenza del

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!