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e - Camera dei Deputati

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Collegamenti di gruppo tra imprese: problematiche della normativa recente, il drafting 269<br />

Note<br />

(I) Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 «Disposizioni per la ristrutturazione<br />

e la disciplina del gruppo creditizio».<br />

Articolo 24 - Gruppo creditizio.<br />

1. Ai fini della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del presente decreto il gruppo<br />

creditizio è composto alternativamente:<br />

1) dall'ente creditizio, iscritto all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge<br />

12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle società<br />

e enti da questo controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria, nonché,<br />

in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società e enti<br />

del gruppo;<br />

2) dalla società finanziaria e dalle società o enti da questa controllati esercenti<br />

attività bancaria, attività finanziaria nonché, in via esclusiva o principale, attività<br />

strumentale all'attività delle società o enti del gruppo, quando gli enti creditizi<br />

controllati detengano complessivamente all'ultimo 31 dicembre, una quota del mercato<br />

nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca d'Italia e delle<br />

statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema, pari o superiore<br />

all'l per cento <strong>dei</strong> depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero<br />

quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società e enti da essi<br />

controllati rappresenti almeno la metà dell'attivo del gruppo secondo i dati dell'ultimo<br />

bilancio approvato.<br />

Articolo 26 - Nozione di controllo.<br />

1. Ai fini della presente disciplina il controllo ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo<br />

2359, comma 1, del codice civile, anche se la partecipazione è posseduta<br />

attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.<br />

2. I.:esistenza del controllo nella forma dell'influenza dominante è presunta, salvo<br />

prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:<br />

1) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza<br />

<strong>dei</strong> membri del consiglio di amministrazione;<br />

2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo<br />

idonei a conseguire uno <strong>dei</strong> seguenti effetti:<br />

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;<br />

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai<br />

fini del perseguimento di uno scopo comune;<br />

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle<br />

quote possedute;

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