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e - Camera dei Deputati

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74 Luigi Tivelli<br />

blema delle nomine negli enti pubblici e ai vertici delle pubbliche<br />

amministrazioni, vuoi nel periodico emergere del problema della corruzione<br />

politico-amministrativa, specie ai livelli del governo locale,<br />

vuoi da ultimo nella recente conferenza stampa annuale del Presidente<br />

della Corte costituzionale che, pur prendendo spunto da una<br />

sentenza in materia di concorsi pubblici, ha richiamato la rilevanza<br />

del disposto complessivo dell'articolo costituzionale in questione.<br />

Si tratta di una tematica che ha avuto ed ha anche precisi echi<br />

e riscontri nell'attività normativa, considerato che il principio della<br />

separazione fra attività di indirizzo, alta direzione e controllo e attività<br />

di gestione, tradotto nel secondo comma della norma costituzionale<br />

in esame, ha permeato la discussione di rilevanti disegni di legge<br />

in materia amministrativa. Basti ricordare, in primo luogo, il dibattito<br />

sulla legge n. 142 del 1990 (ordinamento delle autonomie<br />

locali), che ha avuto uno sbocco preciso nell'articolo 51 della legge<br />

(Organizzazione degli uffici e del personale). Soprattutto i primi<br />

quattro commi di tale articolo sembrano rappresentare una traduzione<br />

efficace e precisa del principio di cui al secondo comma dell'articolo<br />

97. Al primo comma dell'articolo 51 si stabilisce infatti che<br />

i regolamenti di Comuni e Province dovranno disciplinare l'organizzazione<br />

degli Uffici «in base a criteri di autonomia, funzionalità ed<br />

economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.<br />

La norma prosegue stabilendo che «il regolamento disciplina<br />

l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli<br />

obiettivi fissati dagli organi dell'Ente». Il principio di responsabilità<br />

si evidenzia in maniera ancora più netta nella previsione di cui al<br />

secondo comma, che sancisce che «i regolamenti si uniformano al<br />

principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi<br />

elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti». La<br />

disposizione successiva rafforza ulteriormente l'indirizzo normativo<br />

in questione, dal momento che, con formula molto innovativa rispetto<br />

alle tendenze normative sin qui in essere, stabilisce che

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