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e - Camera dei Deputati

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248 Claudio 1/enturato<br />

criteri direttivi concernenti i gruppi transnazionali, il divieto per le<br />

società di determinati settori di appartenere a un gruppo, le cosiddette<br />

«scatole cinesi».<br />

Si ottiene ciò che la dottrina, pressocché unanime, considera il<br />

cuore della problematica connessa ai gruppi, se a questo insieme<br />

si aggiungono alcune altre questioni (in particolare quelle concernenti<br />

la responsabilità della capogruppo e <strong>dei</strong> suoi amministratori), e<br />

se si articola la tematica del conflitto di interessi in quella concernente<br />

il socio dominante e l'amministratore da esso designato. Del<br />

resto lo stesso insieme di problematiche è già oggi disciplinato positivamente<br />

in taluni ordinamenti (in particolare quello tedesco) ed è<br />

oggetto della proposta di IX direttiva comunitaria in materia societaria,<br />

presentata dalla Commissione CEE al Consiglio, ma tuttora in<br />

fase di rielaborazione.<br />

Un tradizionale approccio, in considerazione degli interessi che<br />

si tende a tutelare, classifica le suddette problematiche in questioni<br />

a rilevanza interna al gruppo e questioni a rilevanza esterna.<br />

Vengono cosÌ posti in evidenza i soggetti per i cui interessi si<br />

cerca un contemperamento: da un lato le società controllate, i soci<br />

«esterni» al gruppo di comando, i creditori delle società suddette<br />

e della stessa capogruppo; dall'altro lato lo stesso soggetto di comando,<br />

identificato come portatore dell'interesse globale del gruppo.<br />

Indipendentemente dalla natura pubblica o privata di tali soggetti,<br />

appare evidente la natura privatistica di tutti gli interessi che, in quest'ambito,<br />

vengono presi in considerazione ai fini della ricerca di<br />

un reciproco equilibrio.<br />

L'esigenza di tale equilibrio è generalmente condivisa, tuttavia<br />

una importante corrente di opinione, diffusa non solo in ambienti<br />

giuridici, è incline a ritenere non necessaria, e forse rischiosa, la<br />

posizione a tal fine di una disciplina speciale. Questa corrente tende<br />

pertanto a rintracciare una sufficiente tutela <strong>dei</strong> diversi interessi nell'ambito<br />

di una lettura sistematica del codice civile, apportando al<br />

codice i ritocchi resi necessari dall'esperienza. Al contrario, il presupposto<br />

comune alle tre iniziative legislative è indubbiamente un giudizio<br />

di insufficienza della disciplina civilistica positiva, non solo per<br />

quanto riguarda l'equilibrio degli interessi in gioco, ma anche a monte,<br />

rispetto alla stessa qualificazione giuridica del fenomeno. In altre<br />

parole, le iniziative legislative nascono dall'idea che non basti un

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