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e - Camera dei Deputati

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58 Carlo D'Orta<br />

prevalente la partecipazione anche di soggetti privati, ma nulla esclude<br />

che essi intercorrano tra soggetti soltanto pubblici.<br />

Ciò che conta, ai fini della distinzione, sono l'oggetto e il contenuto<br />

della convenzione, nonché la natura del rapporto giuridico che<br />

sorge.<br />

L'accordo di programma ha per oggetto prevalente l'esercizio coordinato<br />

di potestà pubbliche e, dunque, lo svolgimento di attività amministrative<br />

integrate nel quadro di un programma comune di interventi.<br />

Il contratto di programma, invece, ha prevalentemente per oggetto<br />

prestazioni a contenuto patrimopjale. Rispetto ad un normale<br />

contratto di diritto privato dell'amministrazione, la specificità è che<br />

l'erogazione patrimoniale dell'amministrazione costituisce esercizio di<br />

una funzione pubblica (nella specie, una concessione) e non il corrispettivo<br />

di una prestazione altrui. Di qui la natura pubblicistica dell'oggetto<br />

contrattuale e l'appartenenza del contratto di programma<br />

alla categoria delle convenzioni pubblidstìche.<br />

Il contenuto patrimoniale del contratto di programma si riflette,<br />

ovviamente, sulla natura della relazione fra le parti, che è appunto<br />

un rapporto giuridico-patrimoniale, fatto di obbligazioni reciproche<br />

(in linea con la definizione che, del contratto, dà l'articolo 1321 Cc.).<br />

Ne discende, come logica conseguenza (e alla luce, ora, anche dell'articolo<br />

11, comma 2, della legge sul procedimento amministrativo),<br />

l'applicazione in linea di massima <strong>dei</strong> principi del codice civile in<br />

materia di obbligazioni e contratti; principi che qui, a differenza<br />

degli accordi di programma, appaiono compatibili con !'istituto, per<br />

quanto temperati dalla sua natura pubblicistica. Un esempio di questo<br />

temperamento è offerto dallo stesso articolo 11, comma 4, della legge<br />

sul procedimento amministrativo: la pubblica amministrazione può<br />

recedere unilateralmente dal contratto (che si configura come accordo<br />

sostitutivo di provvedimento) per motivi di pubblico interesse sopravvenuti,<br />

salvo l'obbligo di liquidare un indennizzo in relazione agli<br />

eventuali pregiudizi verificatisi in danno dell'altro contraente e 7 ).<br />

Viceversa, negli accordi di programma vengono in considerazione<br />

non obbligazioni patrimoniali ma obblighi di attività, il legame tra<br />

i quali non sta nella reciprocità ma nella convergenza intorno ad<br />

un programma comune di interventi ( 8 ).<br />

Naturalmente, la casistica normativa e amministrativa potrà anche<br />

registrare figure miste, che cumulino elementi dell'accordo e del contratto<br />

di programma.

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