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e - Camera dei Deputati

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266 Claudio Venturato<br />

Tutto ciò dovrebbe dimostrare l'emergere, per ora episodico, di<br />

una precisa tendenza, che sempre più fa coincidere il concetto giuridico<br />

di controllo con quello di rapporti di subordinazione tra soggetti<br />

diversi, o rapporti di tipo verticale. .<br />

6 - Nozione generale del controllo. Considerazioni in tema di drafting<br />

Prescindendo dalla loro dispersione in numerose norme, le fattispecie<br />

di controllo fin qui analizzate sembrano indicare, prese nel<br />

loro insieme, una tendenza spontanea dell'ordinamento a dare un<br />

carattere unitario alla nozione di controllo.<br />

In sintesi si può dire che l'ordinamento sembra orientarsi verso<br />

una nozione del rapporto di controllo come rapporto intersoggettivo<br />

di subordinazione, nell'ambito della disciplina delle attività imprenditoriali.<br />

Questo è il motivo per cui l'«influenza dominante» sembra<br />

divenire la sostanza del controllo. Esiste però più di una nozione<br />

dell'influenza dominante, ed inoltre l'ordinamento individua in modo<br />

non coordinato casi e situazioni ai quali esso riconnette una presunzione,<br />

assoluta o relativa, di esistenza di un'influenza dominante.<br />

In ogni caso, si tratta soltanto di una tendenza, contrassegnata<br />

da numerose contraddizioni ed incongruenze. Sono stati fino ad ora<br />

esaminati alcuni problemi riconducibili ai profili oggettivi della nozione;<br />

non mancano tuttavia problemi anche per quel che riguarda<br />

i profili soggettivi.<br />

Sembra certo che la nozione civilistica del controllo riguardi esclusivamente<br />

un rapporto tra società. Non solo la collocazione dell'articolo<br />

2359 c.c. (Libro V, Titolo V), ma anche il tenore letterale della<br />

norma (anche nel nuovo testo proposto dallo schema di decreto) non<br />

dovrebbero lasciare dubbi in proposito. Dato il contesto, l'«interposta<br />

persona» di cui al comma 2 di tale articolo nel nuovo testo non<br />

dovrebbe modificare l'interpretazione suddetta.<br />

Diverso è invece il discorso per le nozioni di «gruppo» e di «controllo»<br />

contenute nella normativa più recente.· In questa vengono<br />

menzionate, secondo i casi, le società, le imprese o i soggetti. Le<br />

figure soggettive considerate sono pertanto diverse, e comprendono<br />

in certi casi anche le persone fisiche, imprenditori e non. Ad esempio,<br />

per l'articolo 27, comma 1, della legge n. 287/1990, il controllo<br />

su un ente creditizio può essere detenuto da «chiunque».

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