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e - Camera dei Deputati

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Accordi di programma e conferenze di seroizi 55<br />

dovendosi piuttosto procedere ad una valutazione comune della situazione<br />

ad opera delle parti, per poi approdare a modificazioni concordate<br />

del programma ovvero, ove ciò non sia possibile, alla decadenza<br />

taut caurt dell'accordo.<br />

Questa soluzione pare giusticata: a) dalla comune natura pubblica<br />

<strong>dei</strong> partecipanti (o di quasi tuttì i partecipanti), che mal tollera la<br />

soggezione ad un atto di supremazia qual è il recesso unilaterale<br />

di una delle parti. Non è un caso, in proposito, che l'articolo 15<br />

della legge sul procedimento amministrativo non estenda, agli accordi<br />

fra amministrazioni, il regime del recesso per sopravvenienze<br />

stabilito, per gli accordi fra amministrazione e privati, dall'articolo<br />

11 della stessa legge; b) dall'unificazione delle funzioni che<br />

si determina quando l'accordo è assorbito nell'atto amministrativo<br />

generale di approvazione, che nova la fonte degli obblighi di tutte<br />

le parti.<br />

In questo senso, una specifica disciplina è contenuta nei già menzionati<br />

accordi di programma sulla Val Basento e sullo Stretto di<br />

Messina (33).<br />

A questo punto può sorgere qualche perplessità sulla applicabilità,<br />

agli accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, <strong>dei</strong> principi<br />

del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, come vorrebbe<br />

il combinato disposto degli articoli 11 e 15, comma 2, della<br />

legge sul procedimento amministrativo. In effetti tale legge dichiara<br />

applicabili i principi civilistici «in quanto compatibili» e la compatibilità,<br />

nel caso in esame, appare quanto meno dubbia. Potrebbero<br />

fare eccezione solo gli accordi di programma aperti a soggetti<br />

privati, e solo per ciò che attiene ad eventuali obbligazioni che<br />

da essi risultino verso i partecipanti privati. Diversa è invece,<br />

come si vedrà fra poco, la situazione nel caso <strong>dei</strong> contratti di<br />

programma.<br />

Sempre in tema di efficacia degli accordi di programma, un riferimento<br />

conclusivo deve essere fatto alla formula, presente con lievi<br />

varianti in quasi tutte le disposizioni legislative, per cui l'accordo<br />

di programma, ove concerna interventi di interesse statale sul territorio<br />

e coinvolga, conseguentemente, anche le regioni, «produce gli<br />

effetti dell'intesa Stato-regioni di cui all'articolo 81 del d.l?R. n. 616<br />

del 1977, determinando le eventuali conseguenti variazioni degli<br />

strumenti urbanistici» (34).

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