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e - Camera dei Deputati

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258 Claudio Venturato<br />

sui titoli sia (anche in via mediata) l'unica fattispecie idonea a concretizzare<br />

tali posizioni giuridiche. Il quesito sembra rivestire rilievo<br />

pratico soprattutto con riferimento ai cosiddetti accordi o patti parasociali,<br />

ed in particolare ai sindacati di voto, tuttavia non è escluso<br />

che anche altre figure pattizie assumano rilievo a tal fine.<br />

La norma generale di cui all'articolo 2359 c.c., anche nel nuovo<br />

testo, non individua le posizioni giuridiche che danno luogo alla disponibilità<br />

<strong>dei</strong> voti.<br />

L'articolo 25 dello schema di decreto, nel definire l'area di applicazione<br />

dell'obbligo di consolidamento <strong>dei</strong> bilanci, precisa che questo<br />

scatta in due distinte situazioni di controllo: quando una società di<br />

capitali controlla un'impresa; quando un ente pubblico di cui all'articolo<br />

2201 c.c., una società cooperativa o una mutua assicuratrice<br />

controllano una società di capitali. Il successivo articolo 26<br />

integra, per questi soli casi, la nozione di controllo posta dal nuovo<br />

articolo 2359 c.c., con due ulteriori fattispecie (comma 2). La seconda<br />

(lett. b) di tali fattispecie rappresenta un altro caso di presunzione<br />

assoluta di esistenza del controllo. Infatti la norma prevede che<br />

sono considerate controllate le imprese in cui un'altra, in base ad<br />

accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza <strong>dei</strong> diritti<br />

di voto.<br />

Secondo la relazione allo schema di decreto, la norma «si riferisce<br />

a patti che consentono ad una sola impresa di controllare la maggioranza<br />

<strong>dei</strong> voti, che in mancanza del patto essa non controllerebbe».<br />

Non si citano nel testo normativa espressamente i sindacati di voto,<br />

perché la previsione è più ampia: nella fattispecie possono infatti<br />

rientrare anche altre figure pattizie (viene esemplificato il caso di<br />

un impegno contrattuale di alcuni soci a non esercitare il voto, ma<br />

si potrebbe pensare anche ad altre figure, come la disponibilità temporanea<br />

di diritti di voto in base ad un contratto di riporto). Inoltre<br />

è esplicita intenzione del legislatore di lasciare impregiudicate questioni<br />

più generali relative ai sindacati di voto, come quella della<br />

validità <strong>dei</strong> sindacati di voto deliberati a maggioranza. La norma<br />

si limita dunque ad assumere come presupposto l'esistenza di un sindaçato<br />

di voto tra i soci e il suo effettivo rispetto.<br />

E evidente peraltro che la norma prende in considerazione solo<br />

alcuni sindacati di voto: quelli che portano alla concentrazione della<br />

maggioranza <strong>dei</strong> diritti di voto in capo ad un solo socio tra i soci<br />

elencati dall'articolo 25.

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