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e - Camera dei Deputati

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Aspetti istituzionali del drafting 107<br />

sioni, specie se di carattere rinforzato: l'espressa menzione di competenza<br />

ordinamentale e di drafting per le parti di competenza potrebbe<br />

essere un segnale importante per lo sviluppo della tematica.<br />

In buona sostanza l'obiettivo finale è di individuare le regole e<br />

i soggetti per arricchire il processo decisionale legislativo in Parlamento<br />

delle valutazioni proprie del drafting ordinamentale, sul presupposto<br />

della piena coscienza <strong>dei</strong> dati di drafting da parte del soggetti<br />

politici. E questo discorso richiama direttamente la seconda<br />

questione di fondo più sopra menzionata: quella dell'individuazione<br />

di una metodologia per il coordinamento di drafting della produzione<br />

normativa. Ma ci accorgiamo che tale questione in realtà trova delle<br />

ipotesi di definizione nell'ambito di quanto detto con riguardo alla<br />

possibile inviduazione di specifiche competenze e delle correlate<br />

strutture di supporto: l'ipotesi già cennata è quella di costituire nelle<br />

commissioni, in ragione delle competenze riconosciute, plurimi centri<br />

di coordinamento e di diffusione <strong>dei</strong> dati ordinamentali, facenti<br />

riferimento a un organo istituzionale politico operante col supporto<br />

degli uffid. La realizzazione pratica di un simile disegno è tutta<br />

da pensare. Netta invece pare possa essere la linea guida del processo:<br />

l'articolazione diffusa e coordinata della funzione nei vari organi<br />

come criterio stabile di analisi normativa parallela e contestuale alla<br />

valutazione politica. Nulla di rivoluzionario, invero, ma forse pregno<br />

di rivoluzionarie potenzialità istituzionali.<br />

Infine va considerata la terza questione di fondo, quella della canalizzazione<br />

in norme di scelte politiche derivanti, ave possibile, da<br />

opzioni su concetti e non su norme. Questo è forse il punto più<br />

delicato e ancora in via di maturazione. Supposte le considerazioni<br />

a favore di una tale prospettiva, e scontate le pur comprensibili critiche<br />

e opposizioni, resta da ricercare un modello possibile di attuazione.<br />

Tra le ipotesi sul tappeto sembra preferibile quella fondata<br />

sulla autodeterminazione <strong>dei</strong> soggetti politici in Parlamento a confrontarsi,<br />

ove possibile, su concetti, per poi delegare la loro trasposizione<br />

in norme agli uffici: è una metodologia di lavoro, questa, che<br />

di fatto già viene applicata in molti casi, e in particolare nei casi<br />

in cui si procede alla redazione di testi unificati. Si tratta ora, o<br />

meglio, si tratterebbe ora di farne una metodologia tendenzialmente<br />

stabile del processo legislativo, pur avendo chiaro che vi sono fasi<br />

procedurali (esame e votazione degli emendamenti in partkolare)<br />

nelle quali essa è palesemente impossibile da attuare. Ma ciò che

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