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e - Camera dei Deputati

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292 Aurelio Speziale<br />

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE<br />

Nei paragrafi precedenti sono stati esaminati taluni problemi che<br />

pone l'applicazione della novella regolamentare del Capo XXVIII.<br />

Al di là di questi resta il dato della diversa strumentazione che il<br />

regolamento prevede per l'adeguamento dell'ordinamento interno a<br />

quello comunitario che, individuato un apposito organo per la trattazione<br />

della materia comunitaria, sembra muoversi lungo due direttrici:<br />

il rafforzamento degli strumenti di indirizzo politico; l'individuazione<br />

di una specifica procedura per l'esame del disegno di legge<br />

comunitaria. La prima va vista nella prospettiva del superamento di<br />

quello che è stato definito il deficit di democrazia delle decisioni<br />

assunte in sede comunitaria; la seconda corrisponde alla novità dell'introduzione<br />

del disegno di legge comunitaria, strumento per dare<br />

corso, in un unico atto annuale, all'attuazione degli obblighi comunitari.<br />

Questa scelta sembra possa trovare supporto, in prospettiva, in<br />

una articolazione maggiormente completa delle disposizioni regolamentari<br />

che disciplinano l'iter di quel disegno di legge, potendosi<br />

prevedere una scansione temporale anche per l'esame in Assemblea<br />

e la definizione di tempi certi per l'esame degli eventuali progetti<br />

di legge che valgano a integrare l'attuazione nell'ordinamento degli<br />

obblighi comunitari. In presenza di un nuovo atto di iniziativa legislativa<br />

del Governo a contenuto tipico ed a cadenza annuale appare<br />

possibile, in analogia con quanto avviene con i disegni di legge finanziaria<br />

e di bilancio, un ripensamento nel senso ora prospettato.<br />

Sin da ora non può tuttavia non rilevarsi che le specifiche discipline<br />

<strong>dei</strong> procedimenti in sede referente in Commissione per i disegni<br />

di legge di bilancio e finanziaria ed ora per il disegno di legge comunitaria<br />

rappresentano la manifestazione della necessità di una più<br />

incisiva presenza delle singole commissioni, e quindi delle relative<br />

politiche di settore, nel procedimento legislativo, della quale è anche<br />

manifestazione, sotto altro profilo, l'attribuzione, di volta in volta,<br />

di un carattere rinforzato ai pareri espressi da commissioni diverse<br />

dalla I Affari costituzionali, V Bilancio e XI Lavoro.

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