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e - Camera dei Deputati

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Molteplici soggetti della legislazione fiscale 319<br />

Commissione parlamentare che andrebbe quindi convocata (e organizzata)<br />

dai Presidenti della <strong>Camera</strong> e del Senato e non dal Ministro<br />

delle finanze», e ove «costituita in modo illegittimo ne deriverebbe<br />

la nullità <strong>dei</strong> suoi atti e la conseguente nullità <strong>dei</strong> provvedimenti<br />

delegati adottati dal Governo».<br />

Prorogati con legge 10 febbraio 1989, n. 48, al 30 giugno e al<br />

31 dicembre 1990 i termini nel frattempo scaduti per i testi unici<br />

e per le relative modificazioni, e avendo nuovamente lamentato il<br />

ministro l'impossibilità del Governo di esercitare la delega per la<br />

situazione venutasi a creare, il Presidente della <strong>Camera</strong> invita 1'11<br />

aprile 1989 i deputati componenti la Commissione a desistere dal<br />

rifiuto ad avviarne i lavori, stante il chiaro avviso contrario <strong>dei</strong> Presidenti<br />

<strong>dei</strong> due rami del Parlamento all'opinione che spetti a loro e<br />

non al ministro la convocazione e l'organizzazione, con l'avvertimento<br />

che, ove non costituita entro il mese di aprile, la Commissione<br />

verrebbe rinnovata nella sua composizione.<br />

Il Governo ha intanto presentato 1'8 marzo 1989 un disegno di<br />

legge (AC 3705) nel quale attribuisce alla Commissione <strong>dei</strong> trenta<br />

la competenza del parere da esprimere su due deleghe, relative all'elusione<br />

tributaria e ai centri di assistenza fiscale: è questo il primo<br />

riconoscimento esterno di un ruolo tipicamente parlamentare della<br />

Commissione, ed è da considerare di molto rilievo sia perché proveniente<br />

proprio dal Governo, nel momento culminante della polemica<br />

interpretativa, sia perché ricadente su un procedimento delicato<br />

come quello della delegazione, sia infine perché incidente su due<br />

deleghe specifiche di grande importanza; il Governo dimostra cioè<br />

con questa scelta di individuare nella Commissione <strong>dei</strong> trenta un<br />

interlocutore non solo parlamentare a tutti gli effetti, ma qualificato<br />

come la circostanza e il procedimento richiedono. Pochi giorni dopo<br />

l'ultima lettera presidenziale la VI Commissione, memore delle argomentazioni<br />

fondate sulla mancata traduzione in norma degli orientamenti<br />

espressi nel dibattito sulla legge n. 550 del 1987, approva<br />

il 20 aprile 1989 un emendamento al disegno di legge 3705 in cui<br />

si precisa che la Commissione <strong>dei</strong> trenta «ha natura di commissione<br />

parlamentare bicamerale; alla sua costituzione provvedono i Presidenti<br />

della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati e del Senato della Repubblica».<br />

Giunto il disegno di legge alla discussione in Assemblea, il Presidente<br />

dichiara, il 27 aprile, l'inammissibilità dell'emendamento approvato<br />

dalla Commissione ed entrato a far- parte del testo, ai sensi

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