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e - Camera dei Deputati

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Molteplici soggetti della legislazione fiscale 331<br />

zione di un regolamento interno per l'uso del sistema. Il ministro,<br />

nell'esprimere il suo consenso, procede alle designazioni di sua competenza<br />

(rappresentanti di Ministero e SOGEI) il 16 gennaio 1989,<br />

così come 1'8 febbraio il Presidente del Senato, che esplicita il concetto<br />

di alta vigilanza degli uffici di presidenza delle commissioni<br />

competenti, e il 14 febbraio il Presidente della <strong>Camera</strong>.<br />

Il gruppo di lavoro si riunisce il 7 novembre 1989, e dalla riunione,<br />

se da una parte emerge nel merito la necessità di chiarire portata,<br />

obiettivi e limiti del collegamento, si ricava dall'altra un insegnamento<br />

e una conferma circa la difficoltà di far proficuamente funzionare<br />

un organismo che dovrebbe essere operativo pur consistendo di una<br />

ventina fra senatori e deputati e di una ventina fra funzionari di<br />

Senato, <strong>Camera</strong>, Ministero e SOGEI. Il gruppo di lavoro non è<br />

stato più riunito e parrebbe essersi da allora affievolito l'interesse<br />

politico alla realizzazione effettiva del collegamento, pur essendo nel<br />

frattempo rimasta sostanzialmente invariata la quantità, la qualità e<br />

la tempestività <strong>dei</strong> dati posti periodicamente dal Ministero delle finanze<br />

a disposizione del Parlamento. Alla realizzazione occorrerà comunqueprovvedere,<br />

valide rimanendo tutte le motivazioni, anche<br />

di ordine istituzionale, che a suo favore sono state addotte, e l'opportunità<br />

che a una progressiva perdita di soggettività legislativa primaria<br />

da parte delle commissioni permanenti faccia riscontro un recupero<br />

e una forte riqualificazione della funzione di controllo, insieme<br />

al perseguimento delle condizioni per dotare l'organo legislativo della<br />

migliore base di conoscenze.<br />

Quanto ai collegamenti in generale con il sistema informativo dell'anagrafe<br />

tributaria, detto che già il richiamato decreto-legge n. 8<br />

del 1976 prevedeva all'articolo 2, terzo comma, la possibile autorizzazione<br />

mediante decreto presidenziale del collegamento con sistemi<br />

informativi di altre amministrazioni statali, «per esigenze di (...) ampliamento<br />

delle fonti di acquisizione <strong>dei</strong> dati e delle notizie utili<br />

all'anagrafe tributaria», rimane da segnalare quanto recentemente<br />

previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, collegata alla legge<br />

finanziaria per il 1991. Con l'articolo 4 di questa legge, introdotto<br />

da un emendamento presentato alla <strong>Camera</strong> e non sostanzialmente<br />

modificato dal Senato, si delega il Governo a disciplinare le «modalità<br />

di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo<br />

dell'anagrafe tributaria»: qui si pensa però a un flusso opposto a<br />

quello finora concepito, nel senso che il collegamento non dovrà tan-

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