CCNL Federambiente:UGL 2008
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• in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al<br />
rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti<br />
della nonnalità, un'indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale.<br />
5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a<br />
ulteriori quote dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a<br />
condizione che ogni ciclo successivo al primo abbia anch'esso una durata superiore alle<br />
12 ore e fino a 24 ore.<br />
6. Al fme di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4,<br />
lettera b), il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della<br />
partenza fino all'ora del termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari<br />
dei nonnali mezzi di trasporto pubblico di persone effettivamente utilizzati.<br />
7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal<br />
titolo di viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta<br />
fiscale nel caso di noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel<br />
caso di uso del taxi, se autorizzato dell'azienda.<br />
La documentazionc giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio è costituita<br />
dalla ricevuta fiscale.<br />
8. Eventuali buoni pasto che l'azienda corrisponda ai propri dipendenti non competono al<br />
personale inviato in trasferta per ogni giornata uella quale gli sia rieonoseiuto il rimborso<br />
delle spese effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità<br />
giornaliera di cui al comma 4, lettera b).<br />
9. L'indennità di trasferta di cui al presente artieolo è esclusa dal calcolo della retribuzione<br />
utile ai diversi fini contrattuali e legali.<br />
lO Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali cousecutivi<br />
costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto nonnativo di cui all'art. 2,<br />
lettera D) del vigente <strong>CCNL</strong>.<br />
Il. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l'azienda:<br />
a) per le spese di cui al comma 3: consegna - ave possibile - i relativi titoli di viaggio<br />
e/o anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte;<br />
b) per le spese di cui al comma 4, letto a): anticipa un importo pari all'80% delle spese<br />
presunte;<br />
c) per le spese di cui al comma 4, letto b): anticipa un importo pari all'80% delle spese<br />
presunte;<br />
d) per le trasferte aventi la durata di cui al comma 4, letto b) e al comma 5: anticipa un<br />
importo pari all'80% delle indennità giornaliere presunte.<br />
('<br />
12. Il eonguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui al comma Il è<br />
effettuato entro il 15 del mese successivo a quello in cui il lavoratore si è recato in<br />
trasferta.<br />
D<br />
~ D) Indennità maneggio denaro<br />
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