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CCNL Federambiente:UGL 2008

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c) dichiarare il lavoratore irùdoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto<br />

od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anehe inidonco a svolgere qualsiasi altra<br />

attività lavorativa;<br />

d) dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le<br />

quali è stato assunto od alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a<br />

svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.<br />

7 ~ Nei casi previsti dal precedente punto 6, lettere c) e d). 1'Azienda verifica la<br />

possibilità di mantenere il lavoratore in servizio con mansioni equivalenti a quelle<br />

precedentemente svolte ovvero, in mancanza, con mansioni inferiori.<br />

8 ~ L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio<br />

con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le<br />

Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il <strong>CCNL</strong> ed il<br />

lavoratore interessato.<br />

9 - Ne11 'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi del precedente punto<br />

8, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non<br />

equivalenti od anche inferiori a quelle di assunzione od a quelle alle quali è stato<br />

successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà<br />

espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto<br />

verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoseritto per accettazionc dalla<br />

Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali<br />

stipulanti il <strong>CCNL</strong><br />

Qualora non sia possibile ricollocare il lavoratore, o lo stesso rifiuti la ricol1ocazione<br />

proposta, l'Azienda procederà al suo licenziamento, con eventuale applicazione delle<br />

successive disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneità.<br />

lO - Nell'ipotesi prevista al prccedente punto 9, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà<br />

essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli.<br />

Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà cOfLC;ervata "ad<br />

personaru" la differenza in cifra tra la retribuzione iudividuale pereepita al momento<br />

dell'assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione.<br />

Tale differenza ("ad personam") è parte dclla retribuzione globale.<br />

ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITÀ<br />

a) Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui ai eommi precedenti,<br />

inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti od a eui erano stati successivamente adibiti,<br />

1'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura di ricollocazione, procederà alla risoluzione<br />

del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma "una tantum" definita nella<br />

sottoindieata tabella.<br />

b) L'esonero, stante la condizione di eui al preeedente punto a), avverrà senza<br />

corresponsione di premio per i lavoratori che al momento del provvedimento del<br />

licenziamento abbiat0 un'età anagrafica pari a quella stabilita dalle disposizioni in materia<br />

previdenziale per il follocamento a riposo per limiti di età, diminuita di un anno.<br />

I<br />

I

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