CCNL Federambiente:UGL 2008
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CAPITOLO IX<br />
PREROGATIVE E DIRIT'TI SINDACALI<br />
Art. 57 - Prerogative e permessi sindacali<br />
I. RAPPRESENTANZA SINDACALE<br />
a - Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano proprie Rappresentanze Sindacali<br />
Aziendali, devono dame comunicazione per iscritto all'Azienda interessata,<br />
b - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, costituite ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n.<br />
300, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Co:rru.nissioni interne.<br />
c - Ove le singole Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al punto a), siano sostituite da<br />
una struttura rappresentativa unitaria (R.S.U.) alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le<br />
funzioni previsti dagli accordi nazionali di settore.<br />
cl - I dirigenti delle RS.A., di cui al precedente punto b) hanno diritto per l'espletamento<br />
delI'attività ìnerente al loro mandato ad un numero di ore di pennesso retribuito pari a quanto<br />
stabilito dall'art. 23 della legge n. 300/1970.<br />
11. MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI<br />
a - Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CeNL, le quali raggiungano sul<br />
territorio nazionale una rappresentatività, determinata esclusivamente in base alle deleghe alla<br />
trattenuta sindacale, pari o superiore al 6% dei dipendenti come sotto individuati e siano<br />
aderenti agli acoordi di regolamentazione dei conflitti di cui alla legge n. 146/1990, in<br />
sostituzione di quanto previsto al precedente par. 1, a titolo di elausola più favorevole,<br />
fruiranno di un monte ore annuo aziendale di pennessi retribuiti, pari ad 8 ore complessive,<br />
moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso eiascuna azienda al 31 ottobre<br />
del1'anno precedente quello dì riferimento.<br />
b - Il calcolo del 6% dei dipendenti previsto alla precedente lettera a) va effettuato prendendo<br />
a riferimento il numero complessivo dei dipendenti in forza presso tutte le aziende associate<br />
alla data del31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.<br />
c - Le ore di pennesso risultanti dal monte vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali di<br />
cui al precedente punto a, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a<br />
ciaseuna di esse, come sopra detenninati, risultante alla stessa data del 31 ottobre dell'anno<br />
precedente quello di riferimento.<br />
d-Nel monte ore suindicato rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante<br />
la partecipazione a riurùoIlÌ, anche se convocate dalle Aziende ed a commissioni comunque<br />
denominate.<br />
e - Il suddetto monte ole così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale. Non è<br />
consentila né la fruiziobe di eventuali residui in anni successivi a quello di eompetenza, né<br />
l'fftiAPlfione del mon1el' ore a[ffe,re[Jnte l'anno successivo.<br />
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