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CCNL Federambiente:UGL 2008

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CAPITOLO IX<br />

PREROGATIVE E DIRIT'TI SINDACALI<br />

Art. 57 - Prerogative e permessi sindacali<br />

I. RAPPRESENTANZA SINDACALE<br />

a - Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano proprie Rappresentanze Sindacali<br />

Aziendali, devono dame comunicazione per iscritto all'Azienda interessata,<br />

b - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, costituite ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n.<br />

300, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Co:rru.nissioni interne.<br />

c - Ove le singole Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al punto a), siano sostituite da<br />

una struttura rappresentativa unitaria (R.S.U.) alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le<br />

funzioni previsti dagli accordi nazionali di settore.<br />

cl - I dirigenti delle RS.A., di cui al precedente punto b) hanno diritto per l'espletamento<br />

delI'attività ìnerente al loro mandato ad un numero di ore di pennesso retribuito pari a quanto<br />

stabilito dall'art. 23 della legge n. 300/1970.<br />

11. MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI<br />

a - Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CeNL, le quali raggiungano sul<br />

territorio nazionale una rappresentatività, determinata esclusivamente in base alle deleghe alla<br />

trattenuta sindacale, pari o superiore al 6% dei dipendenti come sotto individuati e siano<br />

aderenti agli acoordi di regolamentazione dei conflitti di cui alla legge n. 146/1990, in<br />

sostituzione di quanto previsto al precedente par. 1, a titolo di elausola più favorevole,<br />

fruiranno di un monte ore annuo aziendale di pennessi retribuiti, pari ad 8 ore complessive,<br />

moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso eiascuna azienda al 31 ottobre<br />

del1'anno precedente quello dì riferimento.<br />

b - Il calcolo del 6% dei dipendenti previsto alla precedente lettera a) va effettuato prendendo<br />

a riferimento il numero complessivo dei dipendenti in forza presso tutte le aziende associate<br />

alla data del31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.<br />

c - Le ore di pennesso risultanti dal monte vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali di<br />

cui al precedente punto a, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a<br />

ciaseuna di esse, come sopra detenninati, risultante alla stessa data del 31 ottobre dell'anno<br />

precedente quello di riferimento.<br />

d-Nel monte ore suindicato rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante<br />

la partecipazione a riurùoIlÌ, anche se convocate dalle Aziende ed a commissioni comunque<br />

denominate.<br />

e - Il suddetto monte ole così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale. Non è<br />

consentila né la fruiziobe di eventuali residui in anni successivi a quello di eompetenza, né<br />

l'fftiAPlfione del mon1el' ore a[ffe,re[Jnte l'anno successivo.<br />

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