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CCNL Federambiente:UGL 2008

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Art. 34 - Trasferimenti individuaJj~plurimi e mobilità interaziendaIe<br />

A) Trasferimenti individuali<br />

1. L'azienda, cercando in ogni caso di contemperare le proprie esigenze con l'interesse<br />

personale del lavoratore, può trasferirlo, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi da<br />

una ad altra sede di lavoro, situata in località diversa da quella abituale. Tali motivi, ivi<br />

comprese le eondizioni eeonomico - nonnative del trasferimento, devono essere<br />

specificati all'interessato eon apposita lettera, che deve pervenire con un preavviso di<br />

ahneno 30 giorni ealendariali.<br />

2. Con analogo preavviso, l'azienda eonvoca la RSU o, in mancanza, le R8A<br />

congiuntamente aUe strutture territorialmente competenti dellc OO.SS. stipulanti per<br />

fomire una infonnativa sui motivi e sulle condizioni del trasferimento.<br />

3. Il lavoratore trasferito ai sensi del comma 1 conserva, in quanto più favorevole, il<br />

trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità ehe siano<br />

inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni partieolari presso la sede o il servizio di<br />

provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.<br />

4. Qualora, per effetto del trasferimento disposto dall'azienda ai sensi del comma 1, la<br />

nuova sede di lavoro disti ahncno 100 Km dalla precedente e eonseguentemente il<br />

lavoratore debba trasferire il domicilio proprio e della famiglia, al lavoratore stesso<br />

vengono rimborsate le spese di viaggio per sé e per i familiari a carico nonché le spcse<br />

per il trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ accordi da prendersi<br />

con l'azienda. Il trasporto dei mobili e delle masseri:zje deve essere assicurato, a carico<br />

dell'azienda, contro il rischio dei danni. Analogamente, qualora il lavoratore debba<br />

corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto,<br />

regolarmente registrato precedentemente alla eomunicazione del trasferimento, lo stesso<br />

lavoratore ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino a concotTenza di un massimo di<br />

quattro mesi di canone di affitto. Ricorrendo le condizioni di eui al presente comma, al<br />

dipendente viene corrisposta una somma, a carattere di elargizione una tantum, pari ad<br />

una mensilità di retribuzione globale, maggiorata di 1/5 per ogni familiare a carico che si<br />

trasferisca con lui.<br />

5. Al lavoratore chc, trasferito ai sensi del comma 3, venga licenziato non per motivi<br />

disciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto, il rimborso delle spcse di<br />

viaggio effettivamente sostenute per sé e per i familiari a carico per il rientro nella<br />

precedente residenza, quando tale rientro sia effettivamente avvenuto. Inoltre, qualora il<br />

lavoratore di cui al presente comma abbia provveduto entro sei mesi dalla data della<br />

risoluzione del rapporto di lavoro, all'effettivo movimento delle masserizie, ha pure<br />

diritto al rimborso, sulla base prcventivamente concordata con l'azienda, delle spese<br />

sopportate per il detto tra.

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