CCNL Federambiente:UGL 2008
CCNL Federambiente:UGL 2008
CCNL Federambiente:UGL 2008
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art. 46 - Tutela delle persone handicappate<br />
1. Nei eonfronti dei dipendenti ehe si trovino nelle eondizioni individuate dalla legge 5<br />
febbraio 1992, n. 104 e sueeessive modificazioni, si applieano le agevolazioni di cui<br />
all'art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, fatti<br />
salvi gli aeeertamenti e secondo i criteri ivi previsti.<br />
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di miuare con<br />
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma l, della legge<br />
5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di<br />
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'artieolo 7 della legge 30 diecmbre 1971, n.<br />
1204, a eondizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti<br />
specializzati.<br />
3. l soggetti di cui al comma 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire,<br />
in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di<br />
due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del<br />
bambino.<br />
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice<br />
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handieap in<br />
situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, hanno diritto a tre giorni di<br />
permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione<br />
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.<br />
5. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della<br />
legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo<br />
articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.<br />
903.<br />
6. I genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro<br />
il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ave possibile, la sede di lavoro più<br />
vicina al proprio domicilio e non può cssere trasferito ad altra sede senza il proprio<br />
consenso.<br />
7. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire<br />
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ave<br />
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita ad<br />
altra sede senza il proprio consenso.<br />
8. L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere<br />
architettoniche, al fme di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei<br />
confronti dei portatori di handicap.<br />
9. Nell'attuazione degli adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà eura di tutelare<br />
la riservatezza dei lavoratori interessati.<br />
IO. Le disposizio del presente articolo si applicano anche agli affidatari di persone<br />
handicappate situazione dì gravità nonché all'altro genitore anche qualora non ne<br />
abbia diritto.