03.04.2015 Views

CCNL Federambiente:UGL 2008

CCNL Federambiente:UGL 2008

CCNL Federambiente:UGL 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 46 - Tutela delle persone handicappate<br />

1. Nei eonfronti dei dipendenti ehe si trovino nelle eondizioni individuate dalla legge 5<br />

febbraio 1992, n. 104 e sueeessive modificazioni, si applieano le agevolazioni di cui<br />

all'art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, fatti<br />

salvi gli aeeertamenti e secondo i criteri ivi previsti.<br />

2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di miuare con<br />

handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma l, della legge<br />

5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di<br />

astensione facoltativa dal lavoro di cui all'artieolo 7 della legge 30 diecmbre 1971, n.<br />

1204, a eondizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti<br />

specializzati.<br />

3. l soggetti di cui al comma 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire,<br />

in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di<br />

due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del<br />

bambino.<br />

4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice<br />

madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handieap in<br />

situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, hanno diritto a tre giorni di<br />

permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione<br />

che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.<br />

5. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della<br />

legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo<br />

articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n.<br />

903.<br />

6. I genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro<br />

il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ave possibile, la sede di lavoro più<br />

vicina al proprio domicilio e non può cssere trasferito ad altra sede senza il proprio<br />

consenso.<br />

7. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire<br />

alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ave<br />

possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita ad<br />

altra sede senza il proprio consenso.<br />

8. L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere<br />

architettoniche, al fme di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei<br />

confronti dei portatori di handicap.<br />

9. Nell'attuazione degli adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà eura di tutelare<br />

la riservatezza dei lavoratori interessati.<br />

IO. Le disposizio del presente articolo si applicano anche agli affidatari di persone<br />

handicappate situazione dì gravità nonché all'altro genitore anche qualora non ne<br />

abbia diritto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!