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CCNL Federambiente:UGL 2008

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Art. 42 ~ Trattamento per infennità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro<br />

A) Obblighi di comunicazione e eertificazione - Visite di controllo<br />

L L'assenza per infennità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro - sia in<br />

caso di inizio ehe di prosecuzione dell'assenza - deve essere comunicata dal<br />

lavoratore aH' azienda, salva il caso di comprovato impedimento, prima<br />

dell'inizio dcll'orario di lavoro stabilito per consentire l'adozione di adeguate<br />

misure organizzative.<br />

2. Sia nel caso di inizio che di prosecuzione di assenza per infennità, il lavoratore<br />

deve far perven1re ovvero spedire all'azienda, con raccomandata A.R., il<br />

certificato mcdico attestante l'incapacità lavorativa entro due giorni dal<br />

rilascio~ fermo restando che il certificato stesso deve essere comunque redatto<br />

entro ventiquattro ore dall'inizio dell'evento morboso.<br />

3. L'azienda ha facoltà di far controllare lo stato di infennità del lavoratore ai<br />

semi delle vigenti disposizioni di legge in materia. A tal fine il lavoratore ha<br />

l'obbligo di trovarsi a disposizione, presso il domicilio o la dimora romunicati<br />

all'azienda, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il perioùo<br />

dell'infetmità, compresi i giorni festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle<br />

ore 17,00 alle ore 19,00, ovvero nelle diverse fasce orarie eventualmente<br />

stabilite per ùisposizioni legislative o amministrative nazionali o territoriali.<br />

4. L'azienda darà comunicazione ai lavoratori, mediante affis.'lione nei luoghi di<br />

lavoro, delle eventuali diverse fasce oIarie di cui al precedente comma,<br />

provvedendo ad informarne altresì la rapprcsentanza sindacale unitaria o, in<br />

m:mcanza, le RSA aderenti alle OQ.SS. stipulanti il <strong>CCNL</strong>.<br />

5. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3, sono fatte salve le eventuali<br />

ùOl.:ulIlt:nlabili necessità del lavoratore di assentarsi dal domicilio o dalla<br />

dimora per visite mediche, prcstazioni sanitarie ed accertamenti specialistici,<br />

nonehé per le ViSlte di controllo effettuate dalle !>tnJtture competenti a nonna<br />

di legge; fenno restando l'obbligo del lavoratore stesso di dame preventiva<br />

informazione all'azienda, salvo casi di ç{)mprovato impedimento.<br />

6. Ai fIni del comma 3, ogni mutamento anche temporaneo, durante l'assenza per<br />

infermità, del domicilio o della dimora inizialmente resi noti all'azienda deve<br />

essere tempestivamente comunicato dal lavoratore all'azienda stessa.<br />

B) Determinazione del periodo di eonservazione del posto di lavoro: comporto breve e<br />

( comporto prolungato<br />

1<br />

l. Nei casi di interruzione del selvizio dovuta a infermità per malattia o infortunio non<br />

\ suI lavoro debitamente certificata, il lavoratore, non in prova, )affo alla<br />

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