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CCNL Federambiente:UGL 2008

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, I 7. Le variazioni dcII 'orario giornaliero o settimanale di lavoro per effetto dci programmi<br />

r di attività lavorativa flessibile ai scnsi dei commi 3 e 4 non darmo diritto al<br />

trattamento per lavoro straordinario né danno luogo a riduzioni del trattamcnto<br />

J<br />

retributivo contrattualmente dovuto.<br />

L'orario di lavoro c i relativi periodi programmati in attività lavorativa flcssibile ai<br />

, sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono comunicati ai lavoratori interessati con un<br />

\ / /'<br />

Art. 18 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile<br />

1. In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servIzIO delle<br />

aziende, comportanti variazioni dell'intensità lavorativa, l'orario nonnale di lavoro di<br />

cui all'art. 17 può essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana<br />

ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.<br />

2. Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa<br />

flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all'orario nonnale di lavoro in<br />

periodi prestabiliti, semprechè la media dell'orario settimanale di lavoro al tcnnine di<br />

tali periodi risulti pari all'orario settimanale di eui all'art. 17.<br />

3. La media di cui al precedente comma può essere realizzata con riferimento a:<br />

a) singole settimane, con prestazioni giornaliere di lavoro [mo ad un massimo di lO<br />

ore e altre, a compensazione, inferiori a:<br />

- 6 ore, per settimana lavorativa di 6 giorni;<br />

- 7 ore e 12 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;<br />

b) più settimane consecutive, con prestazioni settimanali fino ad un massimo di 50<br />

ore di lavoro e altre, a compensazione, di minore durata.<br />

In tali periodi. nelle settimane in cui è programmato il superamento dell'orario<br />

settimanale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera non può essere<br />

inferiore a:<br />

- 6 ore, per settimana lavorativa di 6 giorni;<br />

- 7 ore e 12 minuti, per settimana lavorativa di 5 giomi;<br />

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente eomma, le prestazioni lavorative, rese<br />

oltrc l'orario nonnale settimanale di cui all'art. 17 e [ma a 50 ore settimanali per un<br />

massimo di 150 ore procapite annue, sono compensate con la retribuzione base<br />

pararnctrale oraria maggiorata del:<br />

- 15 % per le prime 120 ore;<br />

- 20 % per le residue 30 ore.<br />

5. Il trattamento di cui al precedente comma è comprensivo dell'incidcnza di tutti gli<br />

istituti contrattuali e legali, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.<br />

6. Le modalità di attuazione dell'orario nonnale in regime di attività lavorativa flessibile<br />

ai sensi dei commi 3 e 4 - che possono riguardare singole attività o categorie dì<br />

lavoratori - nonehé gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra<br />

azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

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