CCNL Federambiente:UGL 2008
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, I 7. Le variazioni dcII 'orario giornaliero o settimanale di lavoro per effetto dci programmi<br />
r di attività lavorativa flessibile ai scnsi dei commi 3 e 4 non darmo diritto al<br />
trattamento per lavoro straordinario né danno luogo a riduzioni del trattamcnto<br />
J<br />
retributivo contrattualmente dovuto.<br />
L'orario di lavoro c i relativi periodi programmati in attività lavorativa flcssibile ai<br />
, sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono comunicati ai lavoratori interessati con un<br />
\ / /'<br />
Art. 18 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile<br />
1. In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servIzIO delle<br />
aziende, comportanti variazioni dell'intensità lavorativa, l'orario nonnale di lavoro di<br />
cui all'art. 17 può essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana<br />
ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.<br />
2. Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa<br />
flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all'orario nonnale di lavoro in<br />
periodi prestabiliti, semprechè la media dell'orario settimanale di lavoro al tcnnine di<br />
tali periodi risulti pari all'orario settimanale di eui all'art. 17.<br />
3. La media di cui al precedente comma può essere realizzata con riferimento a:<br />
a) singole settimane, con prestazioni giornaliere di lavoro [mo ad un massimo di lO<br />
ore e altre, a compensazione, inferiori a:<br />
- 6 ore, per settimana lavorativa di 6 giorni;<br />
- 7 ore e 12 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;<br />
b) più settimane consecutive, con prestazioni settimanali fino ad un massimo di 50<br />
ore di lavoro e altre, a compensazione, di minore durata.<br />
In tali periodi. nelle settimane in cui è programmato il superamento dell'orario<br />
settimanale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera non può essere<br />
inferiore a:<br />
- 6 ore, per settimana lavorativa di 6 giorni;<br />
- 7 ore e 12 minuti, per settimana lavorativa di 5 giomi;<br />
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente eomma, le prestazioni lavorative, rese<br />
oltrc l'orario nonnale settimanale di cui all'art. 17 e [ma a 50 ore settimanali per un<br />
massimo di 150 ore procapite annue, sono compensate con la retribuzione base<br />
pararnctrale oraria maggiorata del:<br />
- 15 % per le prime 120 ore;<br />
- 20 % per le residue 30 ore.<br />
5. Il trattamento di cui al precedente comma è comprensivo dell'incidcnza di tutti gli<br />
istituti contrattuali e legali, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.<br />
6. Le modalità di attuazione dell'orario nonnale in regime di attività lavorativa flessibile<br />
ai sensi dei commi 3 e 4 - che possono riguardare singole attività o categorie dì<br />
lavoratori - nonehé gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra<br />
azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA delle Organizzazioni sindacali stipulanti.