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CCNL Federambiente:UGL 2008

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Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali,<br />

è garantito a tutti i lavoratori all'interna dei luoghi di lavoro.<br />

Art. 15 - Atti discriminatori<br />

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:<br />

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non<br />

aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;<br />

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni,<br />

nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargIi altrimenti pregiudizio a causa<br />

della sua affiUaziane a attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno<br />

sciopero.<br />

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altl'esi ai patti o atti ai fini di<br />

discriminazione politica o religiosa.<br />

Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori<br />

È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere<br />

discrimillatorio a mente dell'art. 15.<br />

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la<br />

discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali<br />

questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a<br />

favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti<br />

economiei di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un<br />

anno.<br />

~<br />

sostenere,<br />

I<br />

Art. 17 - Sindacati di comodo<br />

È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o<br />

con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.<br />

Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro 5<br />

Fenna restando l'esperibilità delle proeedure previste dall'articolo 7 della legge 15<br />

luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il<br />

licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato<br />

senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge<br />

stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditorc e non imprenditore, che in ciascuna sede,<br />

stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo neI quale ha avuto luogo il licenziamento<br />

occupa alle suc dipcndcnzc più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi<br />

di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni<br />

si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che nell'ambito<br />

dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti cd allc imprese agricole che nel<br />

medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità<br />

produttiva, singolarmcnte co,nsiderata, non raggiunge tali limiti, c in ogni caso al datorc<br />

di lavoro, imprenditore e ,han imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di<br />

sessanta prestatori di lavard. ,<br />

I<br />

5 I primi 5 commi sono stati intr~dotti dalla legge 108 de11990 che ha cosi modificato i primi 2 commi della<br />

legge 330/1970 J / /J

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