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Biffi, Network di imprese a Malpensa.pdf - OsserVa

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Il network inter-organizzativo <strong>di</strong> <strong>imprese</strong> ed istituzioni del se<strong>di</strong>me aeroportuale della <strong>Malpensa</strong><br />

soggetti.<br />

SEA, anche in ragione dell’eterogeneità dei servizi che offre, ricorre in modo massiccio a tale<br />

strumento contrattuale. Tale affermazione rappresenta un mero giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto: nel merito,<br />

infatti, SEA pare attenta non solo all’osservanza delle regole legali ma anche alla scelta dell’agente<br />

impren<strong>di</strong>toriale appaltatore, affinché lo stesso possa garantire il rispetto delle <strong>di</strong>scipline legali<br />

del lavoro complessivamente intese (mentre non è dato sapere, ed è praticamente impossibile<br />

verificare, se tale attenzione venga posta anche ai gra<strong>di</strong>ni ulteriori <strong>di</strong> decentramento e<br />

frammentazione dei processi produttivi me<strong>di</strong>ante pratiche <strong>di</strong> sub-appalto). Peraltro, è evidente<br />

come, accanto all’osservanza formale delle regole legali in materia, assuma rilievo la leva dei<br />

rapporti economici, la quale dovrebbe rispettare livelli tali da non scaricare sui punti più esterni<br />

delle filiere produttive esigenze <strong>di</strong> abbattimento dei costi incompatibili con l’effettivo rispetto delle<br />

<strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> tutela sociale.<br />

Sul punto si tornerà a breve, dopo una sintetica riflessione sulle regole formalmente applicabili nel<br />

contesto produttivo che stiamo analizzando.<br />

La regolazione dei meccanismi <strong>di</strong> gestione e affidamento dei lavori e dei servizi in appalto erogati<br />

da SEA è presi<strong>di</strong>ata dalle regole del d.lgs. n. 163/06 (Testo Unico Appalti), sebbene SEA non sia<br />

giuri<strong>di</strong>camente una pubblica amministrazione. Il campo <strong>di</strong> applicazione del Testo Unico, infatti,<br />

si estende anche ad operatori economici appaltanti che non sono giuri<strong>di</strong>camente pubbliche<br />

amministrazioni, ma soggetti privati tenuti egualmente all’osservanza della <strong>di</strong>sciplina, in quanto<br />

società a capitale pubblico o comunque controllate dalle pubbliche amministrazioni, ovvero in<br />

quanto utilizzino risorse economiche pubbliche (v. artt. 3 e 32, T.U. cit.). Il d.lgs. n. 163/2006<br />

raccoglie in un unico provve<strong>di</strong>mento le <strong>di</strong>verse e frammentate <strong>di</strong>scipline sugli appalti pubblici <strong>di</strong><br />

lavori, servizi e forniture, che in precedenza erano <strong>di</strong>vise in numerosi testi soggetti nel tempo<br />

a successive mo<strong>di</strong>ficazioni (i principali erano la c.d. “legge Merloni” sui lavori pubblici, legge<br />

109/1994, più volte mo<strong>di</strong>ficata; i dd.lgs. 157 e 158/1995 sugli appalti <strong>di</strong> servizi e <strong>di</strong> forniture).<br />

Nel contempo, tuttavia (e dunque andando oltre la funzione <strong>di</strong> compilazione <strong>di</strong> un mero Testo Unico),<br />

il decreto provvede all’attuazione delle più recenti Direttive comunitarie intervenute nel settore<br />

(Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CE). Il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sciplina in misura prevalente le procedure <strong>di</strong><br />

progettazione, affidamento ed esecuzione <strong>di</strong> opere e lavori pubblici, servizi e forniture: procedure<br />

che, come recita l’art. 2, devono garantire “la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto<br />

dei principi <strong>di</strong> economicità, efficacia, tempestività e correttezza”, così come garantire i principi<br />

<strong>di</strong> libera concorrenza, parità <strong>di</strong> trattamento, non <strong>di</strong>scriminazione, trasparenza, <strong>di</strong> pubblicità. Ci<br />

limitiamo a segnalare quella che pare una delle innovazioni fondamentali, ovvero quella della<br />

maggiore valorizzazione, in sede <strong>di</strong> selezione delle offerte dei soggetti partecipanti alle gare<br />

pubbliche, del “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, che si affianca a quello del<br />

prezzo più basso, e che consente una valutazione più complessiva delle caratteristiche dell’opera<br />

o del servizio, in una logica non puramente economica. Peraltro, il secondo comma dell’art. 2<br />

del Co<strong>di</strong>ce, de<strong>di</strong>cato ai principi, prevede significativamente che “il principio <strong>di</strong> economicità può<br />

essere subor<strong>di</strong>nato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal<br />

presente co<strong>di</strong>ce, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della<br />

salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile”. Ciò significa, è bene precisarlo,<br />

che il perseguimento <strong>di</strong> obiettivi <strong>di</strong> carattere sociale, ambientale o <strong>di</strong> sviluppo può ulteriormente<br />

temperare la logica del principio <strong>di</strong> economicità: fermo restando che la stessa assume sempre<br />

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Camera <strong>di</strong> Commercio <strong>di</strong> Varese

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